Fisco e contabilità

Corte dei conti, sentenza-vademecum per la resa del conto per chi utilizza carte di credito

Il carico iniziale da riportare (che corrisponde normalmente all'anticipazione) deve coincidere con il limite di spesa regolamentato

di Patrizia Ruffini e Marco Rossi

Con la pronuncia n. 89/2022, la sezione giurisdizionale delle Marche offre un'interessante guida sulle modalità di assolvimento degli obblighi di resa del conto giudiziale da parte dei titolari di carte di credito, tanto "prepagate" quanto "illimitate".

Il giudizio verte sulla gestione di un agente contabile che ha presentato, quale conto giudiziale, 12 prospetti, vale a dire gli estratti conto mensili, nei quali sono indicati le transazioni effettuate dall'agente contabile con la carta di credito in uso.

Acclarata la veste di agente contabile da parte di chi utilizza la carta di credito (posto che tiene luogo del denaro contante), ne deriva la necessità di rendere il conto della propria gestione, secondo i parametri normativi stabiliti dall'articolo 616 del Rd 827/1924, per i quali il conto deve comprendere obbligatoriamente: il "carico" (costituito dalla consistenza iniziale della gestione e pari alle risultanze finali del precedente conto); lo "scarico" (costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa); i "resti da esigere"; l'"introito"; l'"esito"; la "rimanenza".

Osserva, tra l'altro, la Corte dei conti che il regolamento approvato dall'ente è in palese contrasto con la normativa di carattere generale in materia di giudizio di conto, recata dal Tuel, nella parte in cui prevede che il conto giudiziale dell'agente contabile utilizzatore la carta di credito aziendale è costituito dall'«estratto conto presentato dal soggetto gestore».

Al pari di un economo, l'utilizzatore della carta di credito è un soggetto "pagatore" che dispone di somme messe a disposizione dell'amministrazione (nel caso dell'economo tale somma è individuata nell'anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa.

Pertanto, il conto dell'agente utilizzatore di carta di credito dovrebbe essere caratterizzato da tutti gli elementi contenuti nel modello 23 del Dpr 194/1996, con taluni adattamenti.

Così, il carico iniziale da riportare (corrispondente normalmente all'anticipazione) deve coincidere con il limite di spesa regolamentato. Nel caso di "prepagate", può individuarsi nella somma limite messa a disposizione (mediante le ricariche) ed eventualmente reintegrata periodicamente; nell'ipotesi, invece, di carte di credito cosiddette "illimitate", il carico iniziale deve essere individuato nella somma fissata da parte dell'amministrazione nel proprio regolamento.

Durante, l'utilizzo della carta di credito, poi, le varie transazioni dovrebbero essere suddivise per tipologia ed importo, al fine di rendere possibile una effettiva verifica della pertinenza e della legittimità delle spese effettuate, con l'indicazione degli estremi del documento giustificativo della spesa, quali possono il numero e la data della fattura o scontrino fiscale.

Lo scarico sarà rappresentato dagli atti o dai provvedimenti mediante i quali si provvederà all'approvazione delle spese e dai relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile, così come anche per le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo della carta, laddove siano addebitate nell'estratto conto della carta di credito oggetto del conto giudiziale.

Nel caso giudicato l'amministrazione si è limitata unicamente a depositare i riepiloghi mensili dei movimenti della carta di credito (peraltro predisposti dal gestore), omettendo di trasmettere tutti gli ulteriori elementi previsti dalla normativa di riferimento, necessari ad integrare un conto giudiziale.

Non si tratta, quindi, di un documento unico, con cadenza annuale e come tale capace di dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in ragione degli scopi per i quali è stato previsto l'utilizzo, e risulta carente del "carico" (limite di spesa previsto), delle transazioni (in funzione della tipologia), nonché dello scarico (provvedimenti di approvazione).

In conclusione, essendo i documenti depositati dall'amministrazione sprovvisti degli elementi essenziali, non possono essere considerati come conto giudiziale, con la conseguenza che dovrà essere operato un nuovo deposito, comprensivo di tutti gli elementi previsti dalla legge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©