Urbanistica

Quadro unitario per la legge su ambiente e territorio in Abruzzo

Parola d'ordine: politiche verdi vs arcaica visione «grey & brown»

di Chiara Di Dato, Alessandro Marucci, Lorena Fiorini, Francesco Zullo e Bernardino Romano

Per quanto la pianificazione sovraordinata abbia tenuto il passo, la LUR 18/1983 per sua impostazione è anacronistica rispetto alle norme che si sono succedute in materie di forte interesse regionale/nazionale/europeo come i regimi di controllo del suolo, la sostenibilità delle trasformazioni, i servizi ecosistemici.

L'attività della Regione Abruzzo in materia urbanistica
La normativa attualmente vigente che regola gli interventi urbanistici in Abruzzo è la L. R. 12 aprile 1983, n.18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo". Si tratta di un testo di quasi quaranta anni fa che però è stato integrato nel tempo con contenuti più recenti (una attenzione specifica è stata prestata al dispositivo dell'Accordo di Programma) pur mantenendo la propria struttura ormai datata. Nello specifico, i contenuti dei piani comunali, pur se maggiormente esplicitati, ricalcano quasi fedelmente quelli della legge quadro nazionale 1150/42 senza prendere in considerazione questioni introdotte nel dibattito urbanistico fin dalla metà degli anni '90, in particolare di taglio ambientale ed ecologico. Da questo punto di vista può ritenersi un articolato ancora molto improntato alla logica degli anni '70, che presta un rilevante interesse verso le componenti edilizie anche se, soprattutto a livello della pianificazione sovraordinata (Quadro di riferimento regionale e piani di settore), le integrazioni successive hanno introdotto attenzioni verso un più generale "uso del suolo" e alcuni elementi di tutela ambientale e paesaggistica. Si deve infatti riflettere sul fatto che la legge è ben precedente alle leggi nazionali 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) e 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che, soprattutto in Abruzzo, hanno prodotto delle profondissime e radicali variazioni nella vincolistica ambientale e nei regimi di controllo delle trasformazioni.
Naturalmente ci sono stati vari tentativi di aggiornamento nel corso degli anni, di cui due rivestono maggior interesse.

1. Il Disegno di Legge 2017 "Norme in materia di governo, la tutela e l'uso del territorio" che introduceva al primo punto degli obiettivi "il progressivo contenimento del consumo di suolo", l'addensamento, il riuso e la sostituzione urbana, nonché la sostenibilità e la misura delle trasformazioni, la copianificazione e la perequazione come concetti portanti. Il Disegno di Legge non è però poi stato finalizzato, bensì ritirato.
2. La legge riportata nella scheda come ‘modifica in essere' alla legge regionale vigente, ovvero la legge n. 29 del 13/10/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia" è l'ultima proposta di legge messa in campo, ma non ha concluso l'iter di approvazione e riprende, con ulteriori attualizzazioni, diversi contenuti del D.d.L. 2017.

Quest'ultima propone in particolare come obiettivi principali:
• Porsi come una legge-quadro definendo contenuti chiari e sintetici;
• Assicurare un quadro delle conoscenze condivise;
• La sostenibilità degli interventi;
• Il contenimento del consumo di suolo;
• La rigenerazione urbana.
Uno degli obiettivi più controversi della legge è la eccessiva "semplificazione" di alcune procedure che, infatti, ha provocato l'impugnativa attuale del Consiglio dei Ministri, in quanto le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25 violano previsioni statali che costituiscono norme interposte e risultano così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi determinando la violazione dell'articolo 9 della Costituzione, oltre a contrastare con norme di principio in materia di governo del territorio, in violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Commento alla scheda
A seguito dell'indagine svolta è possibile evincere il forte ritardo che la regione riscontra dal punto di vista della legge in materia urbanistica. Si assiste in tale settore ad una sorta di "inseguimento" di istanze e contenuti che vengono via via maturati e metabolizzati dalla cultura tecnica e sociale, ma che la normativa non riesce mai a cogliere in pieno a causa della lentezza delle fasi procedimentali. Molte di tali istanze vengono, per contro, affrontate in altre normative settoriali parallele. È il caso di temi quali la sussidiarietà, il consumo di suolo, l'abusivismo o l'assetto agricolo e forestale, per i quali sono stati prodotti testi ad hoc per seguire gli aggiornamenti delle direttive nazionali ed europee. In merito a sicurezza del territorio, a titolo d'esempio, la L.R. 29 marzo 2005 n. 438 mette in atto gli "Indirizzi generali e disposizioni di attuazione dell'OPCM n°3274 del 20 marzo 2003 su: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

Tutto ciò evidenzia però uno scoordinamento di base che rende incapace la regione di dotarsi, al pari di altre anche limitrofe, di un "Testo Unico" su ambiente e territorio che possa fare ordine nella congerie di normative oggi vigenti, riportando peraltro tutti i vari argomenti al loro quadro comune costituito dal territorio e dall'ambiente. Per una regione come l'Abruzzo, con una copertura percentuale altissima di vincoli naturalistici, ecologici e paesaggistici, questo passaggio sarebbe essenziale per definire finalmente delle modalità armoniche e non antagoniste tra le trasformazioni ordinarie del suolo (edilizie ed infrastrutturali) e i valori incontestabili di livello europeo e mondiale, nonché i molteplici rischi ai quali storicamente il territorio è esposto.

L'analisi condotta attraverso la scheda fornisce quindi un'indicazione molto netta in tal senso e apre uno scenario di lavoro verso la ricomposizione di un quadro normativo che ancora sconta troppe differenze nei diversi comparti in cui si articola.

LA SCHEDA SULLA LEGGE URBANISTICA VIGENTE E I DATI DELLA REGIONE a cura di Chiara Di Dato, Alessandro Marucci, Lorena Fiorini, Francesco Zullo e Bernardino Romano

DOSSIER URBANISTICA. Le 21 leggi regionali a confronto, con testi aggiornati, i commenti degli esperti e le schede di sintesi

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