Fisco e contabilità

Arera, stop all'aggiornamento straordinario dei Pef per cause imputabili all'aumento inflazionistico

La determinazione dei costi avviene prendendo a riferimenti i costi a consuntivo dell'anno a-2

di Nicola Tonveronachi e Alessandro Maestrelli

L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione non rientra tra le casistiche dell'aggiornamento straordinario infra-periodo dei Pef -Tari. Questo è quanto affermato da Arera nella deliberazione n. 62/2023/R/Rif con cui l'Autorità ha avviato il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale delle annualità 2024-2025, sia per quanto riguarda il Piano Economico-Finanziario Tari sia per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti.
Con l'avvento del Pef- Tari di durata quadriennale, Arera ha modificato le tempistiche di redazione dei Piani, anche in un'ottica di uniformità con la programmazione triennale data dal bilancio di previsione degli Enti Locali. La deliberazione n. 363/2021/R/Rif, introducendo il nuovo "Mtr-2", ha mantenuto il modus operandi del primo periodo regolatorio, ovverosia di utilizzare i dati di consuntivo dell'anno a-2 come base di riferimento per la costruzione del Pef.
Nell' annualità 2020, e per gran parte del 2021, il livello dei prezzi si è mantenuto piuttosto stabile, ed è solo nel 2022 che il ns. Paese ha dovuto fare i conti con un livello di inflazione «a due cifre». Molti enti si stanno quindi interrogando sulla possibilità di rivedere o meno il livello dei Piani finanziari approvati nel 2022 al fine di allineare il livello di costo a quello che sono i reali costi odierni.

L'aggiornamento straordinario infra-periodo
La possibilità di addivenire a un aggiornamento del Pef è prevista dall'articolo 8.5 della deliberazione n. 363/2021 che concede agli Etc la possibilità di presentare ad Arera l'istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria 2022-2025 «al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano». La procedura, stando al contenuto dell'articolo, può essere attivata «in ogni qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio», ma l'Autorità non ha fornito ulteriori elementi/indicazioni per chiarire il perimetro di applicazione dell'aggiornamento infra-periodo.
Un primo importante chiarimento è stato fornito all'interno della citata deliberazione n. 62/2023/R/Rif, dove in merito alla segnalazione di criticità legate all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, Arera ha affermato che «sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2». In altre parole, l'Autorità nega che si possa ricorrere all'aggiornamento infra-periodo per fronteggiare i maggiori costi, rispetto a quelli contenuti nel Pef, registrati nell'annualità 2022 e quelli che verranno sostenuti nel 2023, rimarcando uno dei punti fermi alla base del Metodo, ovverosia che la determinazione dei costi avviene prendendo a riferimenti i costi a consuntivo dell'anno a-2, ferma restando la possibilità di addivenire allo sforamento del limite di crescita, se necessario, nelle annualità 2024 e 2025.

Effetti del mancato aggiornamento dei Piani finanziari
In assenza di future indicazioni da parte dell'Autorità, l'aggiornamento dei Piani riconducibile alla casistica in parola è da ritenersi escluso, visti anche il mancato (al momento) aggiornamento del tool di calcolo del Pef e l'assenza di indicazioni sulla modalità di valorizzazione delle componenti di costo toccate dallo shock inflazionistico. I gestori (intesi come le società che svolgono il servizio di raccolta e gli enti locali per la parte di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti) potranno recuperare i maggiori costi nelle annualità 2024 e 2025 in sede di aggiornamento biennale.
Si ricorda infine che i soggetti gestori delle attività di raccolta e trasporto non possono richiedere agli enti delle somme che eccedono il livello del Pef, dato che secondo l'articolo 7.8 della deliberazione n. 363/2021, i prezzi massimi del servizio sono quelli contenuti all'interno del Pef.

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