Appalti

Appalti, lo stato di avanzamento lavori è un documento distinto dal certificato di collaudo

Ai fini della dimostrazione di precedenti esperienze richieste dalla stazione appaltante

di Stefano Usai

Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7793/2022, sottolinea la distinzione tra Sal e certificati di collaudo/regolare esecuzione ai fini della dimostrazione di pregresse esperienze dell'appaltatore richieste dalla stazione appaltante.

Le censure
Il giudice d'appello fornisce un importante chiarimento sulla distinzione tra i SAL (stato di avanzamento lavori) e i certificati di collaudo o di regolare esecuzione (per servizi e forniture). Distinzione utile nel caso in cui – come quello trattato – la stazione appaltante abbia richiesto, per provare le esperienze pregresse oggetto di valutazione, di produrre certificati di collaudo «o l'attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente».
L'appellante, già respinto dal Tar Puglia, ribadisce la propria posizione ritenendo che il SAL prodotti dovessero essere considerati come «documentazione equivalente a comprovare la corretta esecuzione delle "analoghe esperienze lavorative" censurando la statuizione del primo giudice secondo cui gli stati di avanzamento altro non sarebbero che atti di natura contabile diversi dai certificati di collaudo e quindi "inidonei ad attestare la corretta esecuzione della parte di lavori rendicontata».
Altra censura, il fatto che – sempre il primo giudice -, abbia ritenuto illegittimo il chiarimento reso dalla stazione appaltante stante il fatto che questo, secondo il ricorrente, non presentava «un contenuto integrativo/modificativo della lex specialis».

La sentenza
Il Collegio conferma la decisione del giudice di primo grado respingendo le censure. In primo luogo, la sentenza si sofferma sulla distinzione tra il SAL e i certificati di collaudo/regolare esecuzione sottolineandone la differenza. E quindi, con riferimento al caso di specie, l'inidoneità a certificare le pregresse esperienze secondo la richiesta della stazione appaltante. In sentenza si legge che il collaudo «ha la funzione di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati». Si tratta di una verifica che rileva/acclara il fatto che i dati della contabilità e quelli tratti dai documenti giustificativi «corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto» non solo sotto il profilo quantitativo «ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati».
In sostanza con il certificato di collaudo/di regolare esecuzione si è in presenza dell'atto conclusivo «recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale dell'appaltatore».
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), invece, è un atto, «ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto» all'esecutore.
Nel SAL, prosegue il giudice, vengono riassunte «tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione».
Il direttore dei lavori procede con il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili.
In pratica, procede all'accertamento e alla registrazione «di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti» di competenza del Rup con successiva emissione dei mandati da parte del servizio finanziario. Si è in presenza, semplificando, di un documento a forte valenza contabile a differenza dei certificati di collaudo/regolare esecuzione che, simmetricamente, sono atti a forte valenza tecnica.
Infine, il giudice si sofferma sulla portata del chiarimento reso dalla stazione appaltante. I chiarimenti, infatti, devono ritenersi ammissibili – per pacifica giurisprudenza - solo «se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso».
Nel caso di specie, invece, la portata modificativa è stata rilevata dal giudice di primo grado che ne ha sancito l'illegittimità.

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