Il CommentoAmministratori

Autonomia impositiva degli enti territoriali, importante stabilire i criteri ispiratori delle politiche fiscali

di Ettore Jorio

Pare che sia una ferma intenzione del Governo darsi una mossa per incidere sull'attuale sistema di finanziamento degli enti territoriali, riprendendo le logiche tracciate dall'articolo 119 della Costituzione. Dunque, autonomia di entrata - e di spesa purché effettuata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in base all'articolo 81 della Costituzione - nello stabilire e applicare i tributi e le entrate propri (si veda NT+ Enti locale & Edilizia del 6 aprile). Quanto alle Regioni, con proprie leggi nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione; relativamente agli enti locali, nel range fissato per le imposte dallo Stato. Un introito cui si vanno a sommare le compartecipazioni al gettito erariale, disposte in loro favore (per esempio: oggi del 70,14% dell'Iva per la sanità per come disposto per il 2020 dal Dpcm 10 dicembre 2021, partita il 2000 dal 25,7%) e la quota del fondo perequativo specifico.

A fronte di tutto, si penserebbe, nell'esercizio della delega fiscale, a un via libera (o quasi) al drenaggio del prelievo, con una accelerazione e un sensibile ampliamento dell'autonomia impositiva che compete al sistema autonomistico territoriale, Costituzione alla mano.

Il tutto, come naturale prosieguo alla legge delega attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, la n. 42/2009, cui hanno fatto seguito sul tema i decreti delegati 23/2010, riferito ai Comuni, e 68/2011, quanto a Regioni e Province.

Al riguardo, una novità in assoluto riguarderebbe la facoltà, da esercitarsi a cura degli enti territoriali impositori, di decidere condoni agevolativi relativamente alle entrate fiscali impagate dai contribuenti ovvero accertate e non riscosse. A proposito di novità previste, sono da ritenersi positive le previsioni di semplificazione degli adempimenti e di compensazioni tra le partire creditorie e debitorie.

In rapporto a tutto questo due rilievi, intesi nel senso di favorire una più corretta applicazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Essi riguardano principalmente tale libertà impositiva messa in relazione alla metodologia, individuata nell'attuazione dell'anzidetto medesimo precetto costituzionale, di determinazione dei fabbisogni standard, posti a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali, e della valorizzazione dei costi standard (uguali per tutti) e dei fabbisogni standard differenziati solo per esigenze regionali. Ciò messo in relazione con gli introiti necessari per assicurare alla popolazione sia i servizi essenziali che i Lep, da garantire - nell'ipotesi di difetto di prelievo territoriale rispetto al necessario - attraverso una quota della perequazione ad hoc. Al riguardo, diventerebbe importante stabilire i criteri ispiratori delle politiche fiscali sulle quali impiantare un corretto ricorso alla determinazione dei prelievi da imporre, tenuto conto della soluzione offerta dalla Costituzione di assicurare quanto essenziale al cittadino, in riferimento ai diritti civili e sociali, attraverso un sistema di perequazione orizzontale, ovverosia Stato-Regioni e Stato-Enti locali.

L'altro rilievo riguarda la assenza nel Ddl Calderoli della disciplina della perequazione, senza la quale è facile prevedere il peggio. Ciò in quanto è rilevante darle peso in tema di sostegno all'autonomia impositiva degli enti territoriali in considerazione della sua assoluta strumentalità costituzionale di garanzia delle funzioni fondamentali degli enti locali e dei Lep.

Non ultimo un augurio. É' da accogliere con entusiasmo la previsione di un maggiore spazio di autonomia impositiva delle Regioni e degli enti locali, stando tuttavia bene attenti a esercitarlo in modo tale da non gravare sulle condizioni economiche dei cittadini, votate al peggio in momenti di crisi.

Proprio per questo, occorrerebbe pensare, nel contempo, a una riscrittura del Tuel e, con esso alla disciplina del dissesto e delle procedure pluriennali di equilibrio (predissesto), finalizzato a rafforzare i bilanci, soprattutto dei Comuni, per lo più disastrati. Una soluzione va in proposito assolutamente ricercata, nell'immediato, magari attraverso una sorta di perequazione straordinaria funzionale a superare i disavanzi di amministrazione pregressi e, a regime, in un finanziamento meglio impostato e assistito da una perequazione ideale, ben lungi dall'attuale Fondo di solidarietà comunale.

La spesa storica in soffitta, sì. Ma occorre che il sistema dei costi-fabbisogni standard-perequazione ordinaria (in difetto di entrate proprie sufficienti a erogare i Lep) venga esercitato con il massimo della correttezza e puntualità, nonché vigilato da revisori e Corte dei conti, ma come Iddio comanda.