Fisco e contabilità

Accordi transattivi, il codice della crisi d'impresa «riapre» la riflessione sulle possibilità degli enti locali

In ogni caso, deve esserci la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni

di Corrado Mancini

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Dlgs 14/2019, entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 e applicato a tutte le procedure aperte successivamente a quella data - le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di composizione della crisi da sovraindebitamento, che siano ancora pendenti al 15 luglio 2022, saranno definite secondo le disposizioni della legge fallimentare, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 - sulla disciplina della crisi da sovraindebitamento, riapre la riflessione sulla possibilità per gli enti locali di poter transigere i propri crediti tributari nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Alcune Sezioni regionali della Corte dei conti avevano aperto alla possibilità per il Comune dare il proprio assenso a un accordo transattivo, avente a oggetto crediti tributari locali, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, considerando in ogni caso non applicabile l'istituto della transazione fiscale previsto dall'articolo 182-ter della medesima legge fallimentare (Corte dei conti Umbria n. 64/2022; Toscana n. 40/2021 su Nt+ Enti locali & edilizia del 19 luglio).

Il fulcro del procedimento argomentativo che ha consentito alla Corte dei conti di giungere a tale conclusione sta nella disposizione del primo comma dell'articolo 182-ter della legge fallimentare il quale stabilisce che, se il credito tributario oggetto di transazione è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore. La Corte sostiene che escludere la falcidia dei tributi locali, al di fuori dell'istituto della transazione fiscale, renderebbe gli stessi più garantiti di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto a quelli erariali: tale opzione interpretativa determinerebbe infatti la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo il soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie (Sezione per la Toscana n. 40/2021; Umbria 64/2022).

Ora però l'articolo 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che tratta della transazione su crediti tributari e contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, mantenendo l'applicazione dell'istituto ai soli tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, non dispone più il divieto di trattamento deteriore dei crediti assistiti da un grado di privilegio più elevato (tributi erariali) rispetto a quelli assisiti da un grado di privilegio inferiore (tributi dell'ente locale) generando negli addetti ai lavori il dubbio circa l'attualità delle argomentazioni della Corte dei conti alla luce della nuova disciplina normativa.

È evidente che se prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pur con le aperture dalla Corte dei conti, esisteva sulla questione qualche margine di incertezza, ora i dubbi aumentano. È pur vero che l'obiettivo dichiarato del nuovo Codice è quello di stimolare le imprese ad affrontare la crisi prima che questa raggiunga stadi patologici estremi, nella prospettiva di privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale rispetto a quelle liquidatorie, ed escludendo i tributi locali dalla transazione l'obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario locale da pagare integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile, tuttavia rimane pur sempre il principio che l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali come tali da interpretarsi restrittivamente (C.C. Lombardia n. 140/2018).

Ciononostante, considerati i pareri espressi dalla Corte dei conti, anche se riferiti alle disposizioni della precedente legge fallimentare, è da ritenersi che l'ente, quando siano rispettate tutte le cautele necessarie e dai procedimenti di valutazione si sia riscontrata la congruità in concreto e la ragionevolezza dell'accordo, nella piena autonomia gestionale e con discrezionalità tecnica, possa decidere se addivenire all'accordo transattivo che, in ogni caso, si deve caratterizzare nella convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.

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