Appalti

Accesso civico generalizzato anche negli appalti ma solo se finalizzato al controllo generale dell'azione amministrativa

di Stefano Usai

L'accesso civico generalizzato deve essere comunque sostenuto da un interesse del richiedente, quanto mendo per consentire un «controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». L'assenza di questa finalità, e la presenza di interessi diversi, non consente la possibilità di utilizzare la fattispecie. In questo senso il Tar Marche, Ancona, con la sentenza n. 249/2022.

La vicenda
Nel caso trattato, il ricorrente, mandante in un raggruppamento aggiudicatario dell'appalto, lamentava il mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori da parte della stazione appaltante. Il perdurare dell'inerzia dell'amministrazione ha indotto l'interessato a chiedere «ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che la stazione appaltante provvedesse, nei termini di legge, alla conclusione del procedimento finalizzato al pagamento delle somme in questione, dall'altro lato, ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 di prendere visione ed estrarre copia» di cospicua documentazione. Più nel dettaglio l'accesso era rivolto a ottenere a) registro di contabilità regolarmente sottoscritto dalle parti; b) libretto delle misure; c) ordini di servizio; d) verbali di sospensione e ripresa dei lavori e) atti di sottomissione; f) verbali di concordamento di nuovi prezzi; g) certificati di pagamento; h) computi metrici estimativi; i) atti e provvedimenti inerenti il finanziamento relativo all'appalto aggiudicato e la disponibilità di somme in capo alla stazione appaltante; l) atti e provvedimenti da cui emergano le ragioni ostative alla liquidazione delle somme in favore di essa ricorrente. E, in sintesi, le motivazioni venivano basate sull'esistenza in capo alla ricorrente,«in qualità di mandante del r.t.i. verticale» aggiudicatario dell'appalto «della legittimazione nonché di un "…interesse diretto, concreto e attuale…" alla conoscenza di tutti gli atti per il tramite dei quali l'amministrazione resistente ha provveduto all'espletamento della procedura concorsuale ed, in particolare, di quelli funzionali alla liquidazione delle somme maturate ed esigibili dalla ricorrente per le prestazioni rese». In particolare, la conoscenza della documentazione risultava necessaria al fine di consentire di «ricostruire l'iter istruttorio ed il processo decisionale che ha seguito la stazione appaltante nel sospendere inopinatamente l'esecuzione dei pagamenti richiesti dalla ricorrente». L' istanza restava inevasa e da qui la decisione di ricorrere al giudice amministrativo.

La decisione
Il collegio accoglie solo parzialmente l'istanza sulla base di una attenta considerazione della potenzialità dell'accesso civico generalizzato (articolo 5, comma 2, del Dlgs 33/2013). In primo luogo, pur vero che l'accesso in parola non esige una specifica motivazione, si legge in sentenza, è altresì vero che anche l'esperimento della fattispecie in parola – al fine di evitare l'abuso - richiede un interesse concreto. L'interesse concreto di tale diritto è quello di ottenere dati/atti in possesso della Pa la cui acquisizione però abbia lo scopo di consentire quella forma di controllo sociale sottesa sull'azione amministrativa e sulle modalità di spendita del denaro pubblico. Questo interesse non risultava nella richiesta, o solo in parte visto che le ragioni dell'istanza erano fondate sull' interesse egoistico/superindividuale di ottener la liquidazione delle somme ritenute spettanti. Non insisteva, quindi, nessuna esigenza di controllo sociale e/o di verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Su parte della documentazione richiesta, quindi, il giudice non ammette l'accesso.
In particolare, l'accesso è stato escluso per gli «atti e provvedimenti inerenti il finanziamento relativo all'appalto e la disponibilità delle somme in capo alla stazione appaltante» visto che la ricorrente era già in possesso di tali dati. Allo stesso modo viene esclusa l'ostensione degli ordini di servizio; dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, atti di sottomissione, dei verbali di concordamento nuovi prezzi, dei computi metrici estimativi visto che l'appaltatore era già a conoscenza dei documenti in parola per aver eseguito «i lavori di cui reclama il corrispettivo». Sono stati esclusi dall'ostensione anche «gli atti di sottomissione (…), sia i verbali di concordamento di nuovi prezzi». Verbali già conosciuti ritenuti irrilevanti, «visto che il Comune non risulta aver contestato il quantum delle somme risultanti dal S.A.L.) sia, infine, i computi metrici in base ai quali ha formulato la propria offerta e ha eseguito i lavori». L'accesso, pertanto, è stato consentito limitatamente alla documentazione residua ovvero al registro di contabilità regolarmente sottoscritto dalle parti, al libretto delle misure, ai certificati di pagamento ed agli atti e provvedimenti (peraltro eventuali) utili per conoscere eventuali ragioni ostative alla liquidazione delle somme richieste.

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