Personale

Salario accessorio fuori dai vincoli di spesa, per la sezione Autonomie è l’obiettivo del contratto

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, ha risolto la problematica interpretativa inerente il coordinamento fra le norme di contenimento della spesa pubblica, più precisamente i limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, e le spese relative al medesimo trattamento accessorio del personale degli Enti locali, fissate dal nuovo Ccnl comparto Funzioni locali dello scorso 21 maggio 8 (si veda io Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 ottobre) .

La problematica interpretativa
A seguito di una richiesta di parere presentata dal Comune di Dizzasco (CO) e sussistendo un contrasto interpretativo tra Sezioni, con Deliberazione n. 221/2018/QMIG, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha ravvisato la necessità di un intervento nomofilattico della Sezione Autonomie sull’applicazione dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, che pone limiti quantitativi annuali alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, in relazione agli incrementi del “Fondo risorse decentrate” previsti dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b), del nuovo Ccnl comparto Funzioni locali.
La Sezione remittente, infatti, ritiene che le voci incrementative del Fondo risorse decentrate, di cui al citato articolo 67, comma 2, del nuovo contratto collettivo, siano escluse dal perimetro di applicazione dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (cfr. Deliberazione n. 200/2018/PAR), in quanto detti incrementi sono stabiliti da leggi statali che riservano risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nel quadro del coordinamento della finanza pubblica. A supporto di questa tesi, la Sezione remittente ha richiamato la dichiarazione congiunta n. 5, allegata al nuovo Ccnl Funzioni locali, e la Deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno certificato positivamente l’ipotesi del nuovo contratto collettivo.
Diversamente, la Sezione regionale di controllo per la Puglia, con Deliberazione n. 99/2018/PAR, ha dichiarato l’assoggettamento delle previsioni della contrattazione collettiva sul Fondo risorse decentrate al limite fissato dall’articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017, in considerazione del fatto che nel computo del tetto di spesa, previsto dalla richiamata disposizione di finanza pubblica, rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall’Ente e destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse. Inoltre, argomentando il proprio orientamento alla luce di quanto disposto dal comma 7 del citato art. 67 – in base al quale la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 – la Sezione Puglia è giunta alla conclusione che l’art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017 si applichi anche in rapporto agli aumenti previsti dal Ccnl del 21 maggio 2018. A supporto di questa tesi, la Sezione ha richiamato gli stessi orientamenti espressi dalla magistratura contabile, in base ai quali il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda sia le risorse tratte dai Fondi per la contrattazione integrativa, sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole Amministrazioni, pertanto nel trattamento accessorio rientrano tutti gli oneri accessori del personale, comprese le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali (SS.RR. in sede di controllo n. 51/2011/CONTR; Sezione delle autonomie, n. 26/2014/QMIG; Sez. controllo Lombardia n. 54/2018/PAR). Inoltre, l’art. 15, comma 7, del nuovo contratto collettivo prevede che “per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67”; pertanto, un incremento del Fondo risorse decentrate potrebbe risultare legittimo solo attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa. In ultimo, ad avviso della Sezione Puglia, la dichiarazione congiunta n. 5, allegata al nuovo Ccnl, non avendo alcun valore normativo, non risulta né vincolante, né idonea a derogare norme di contenimento della spesa pubblica.

Il chiarimento della Corte dei Conti
La Sezione Autonomie, entrando nel merito della questione di massima oggetto di esame, ha osservato, anzitutto, che l’articolo 23 Dlgs n. 75/2017 è una norma di coordinamento della finanza pubblica, la quale, fermo restando il limite alla spesa di personale, persegue anche l’obiettivo di una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’articolo 23 del decreto ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di perseguire questa graduale armonizzazione, da realizzarsi anche mediante la distribuzione differenziata, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei Fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna Amministrazione (art. 23, comma 1).
Quanto al Ccnl Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli Enti locali, la Corte ha evidenziato che lo stesso interviene successivamente al “blocco” della contrattazione collettiva nazionale disposto dal Dl 78/2010, di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità per violazione dell’articolo 39 della Costituzione. Il contratto, quindi, fra le altre finalità, è volto anche a superare il “congelamento” della dinamica retributiva, sebbene il rispetto delle norme di contenimento della spesa del personale siano, comunque, salvaguardate dal citato comma 7 dell’articolo 67.
Ad avviso della Sezione Autonomie, l’analisi della normativa di riferimento depone per la condivisione dell’approdo ermeneutico cui è pervenuta la Sezione remittente, in quanto si tratta di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica; da ciò ne consegue che esse non sono assoggettate alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, altrimenti verrebbero vanificate le finalità volte al superamento del congelamento della dinamica retributiva.
Per le ragioni sopra esposte la Sezione Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

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