I temi di NT+L'ufficio del personale

Progressioni economiche, conflitto d’interesse, incarichi in quiescenza e mansioni superiori

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Irragionevolezza nella discriminazione nelle progressioni

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 12685 del 26 giugno 2025, ha dichiarato illegittimo l’avviso di selezione per progressione economica adottato da Roma Capitale, che attribuiva punteggi diversi all’esperienza maturata nella stessa famiglia professionale presso Roma Capitale rispetto a quella acquisita in altra amministrazione. Il tribunale ha rilevato che questa distinzione altera in modo ingiustificato l’unica alternativa prevista dal regolamento, creando un trattamento irragionevole. Da un lato, ha equiparato l’esperienza svolta in un settore professionale differente presso Roma Capitale a quella svolta nello stesso settore ma in altra amministrazione. Dall’altro, discrimina senza motivazione l’esperienza maturata nello stesso ambito professionale in altra amministrazione rispetto a quella svolta presso Roma Capitale, senza evidenziare caratteristiche operative tali da giustificare un trattamento più favorevole. Va inoltre sottolineato che la procedura di progressione riguarda esclusivamente dipendenti della stessa amministrazione e non può prescindere dalla valutazione delle professionalità acquisite, pena la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’articolo 97 della Costituzione.

Dipendenti con funzioni sindacali e conflitto di interessi

L’Anac, nel parere consultivo del 18 giugno 2025, ha chiarito che per due semplici istruttori amministrativi eletti come dirigenti sindacali Rsu non sussiste incompatibilità ai sensi dell’articolo 53, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001, norma che si applica invece ai dirigenti delle strutture di gestione del personale. Per quanto riguarda il possibile conflitto di interessi, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, ed è rilevante solo se si verifica una situazione in cui l’interesse pubblico viene deviato a favore di interessi privati, diretti o indiretti, del funzionario pubblico. Il fatto che un dirigente sindacale svolga mansioni come la predisposizione dei cedolini o attività correlate non implica automaticamente un rischio di conflitto, a meno che non vi sia un interesse personale che comprometta l’imparzialità dell’azione amministrativa. È compito dell’amministrazione verificare concretamente la presenza di situazioni di conflitto e adottare misure specifiche, quali la redistribuzione di compiti o il trasferimento di alcune attività a terzi, per prevenire tali conflitti.

Incarichi esterni a pensionati

La Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 147/2025/PAR del 23 giugno 2025, ha affermato che il principio di gratuità degli incarichi previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 si applica esclusivamente quando il soggetto è già pensionato al momento dell’attribuzione dell’incarico, non nel caso in cui lo status di pensionato intervenga durante il corso del contratto. Questo principio non è in contrasto con altre norme sul cumulo del trattamento pensionistico e della retribuzione da incarico pubblico, né impedisce il mantenimento dell’incarico in caso di collocamento in quiescenza successivo all’affidamento.

Elevate qualificazioni e mansioni superiori dirigenziali

Il titolare di incarico di elevata qualificazione che abbia svolto mansioni superiori dirigenziali ha diritto al risarcimento per perdita di chance, qualora dimostri che l’amministrazione non ha correttamente valutato la posizione dirigenziale ricoperta né assegnato e valutato gli obiettivi di gestione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15298 del 9 giugno 2025, ha confermato che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella liquidazione delle differenze retributive, ma deve limitarsi a riconoscere il danno derivante dalla mancata valutazione e assegnazione.