Fisco e contabilità

Lavori urgenti e Pnrr falsano i test sulla salute dei conti

Parametri di deficitarietà da rivedere su riscossione e debiti fuori bilancio

di Francesco Bruno

L’articolo 242 del Tuel prescrive che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una tabella da allegare al rendiconto contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri sono stabiliti con decreto ministeriale e dovrebbero avere valenza triennale, salvo che, in mancanza di aggiornamenti, continuano ad applicarsi quelli precedenti.

In atto, l’ultimo aggiornamento è stato operato con Dm Interni del 28 dicembre 2018, per il triennio 2019-2021, ossia per i bilanci 2020, 2021 e 2022 e per i rendiconti 2018, 2019 e 2020.

L’impianto presenta l’esigenza di essere adeguato almeno in due/tre indicatori, sia per renderli realmente «obiettivi» sia per effetto delle variazioni normative intervenute.

Si auspica che il ministero dell’Interno, la cui direzione centrale Finanza locale è sempre sensibile nel recepire indicazioni logiche e opportune che provengono dal mondo delle autonomie locali, possa condividere le soluzioni di revisione proposte.

Debiti fuori bilancio
Due parametri (obiettivi P6 e P7) prendono a riferimento la spesa per debiti fuori bilancio: l’indicatore 13.1 «Debiti riconosciuti e finanziati» e gli indicatori 13.2 e 13.3 «Debiti in corso di riconoscimento e debiti riconosciuti e in corso di finanziamento».

La soglia al di sopra della quale si colloca il valore che realizza la condizione di deficitarietà è estremamente bassa, aggravando il pericolo del verificarsi della deficitarietà strutturale.

Ma non è del valore soglia che si può lamentarsi l’obiettività, quanto del fatto che la spesa da inserire nel calcolo degli indicatori riguarda tutti i debiti fuori bilancio, indiscriminatamente.

Dopo la modifica apportata all’articolo 191 del Tuel, anche i lavori pubblici di somma urgenza sono ricondotti nel complesso dei debiti fuori bilancio e, fra questi, sono sempre più consistenti e ripetute le somme urgenze per interventi necessari a rimediare ai danni provocati da eventi naturali sul territorio e sull’economia delle collettività locali.

Le spese sostenute per queste evenienze con requisiti d'urgenza tali da non poter essere precedute dalla ordinarie procedure amministrativo-contabili, costituiscono anch'esse debiti fuori bilancio. Ma non sono certamente elementi segnalatori incontrovertibili e obiettivi di gravi squilibri strutturali.

Per renderli coerenti con la ratio per la quale sono elaborati i parametri, i due indicatori dovrebbero escludere dal calcolo i debiti fuori bilancio a fronte di spese sostenute per servizi e lavori necessari a porre rimedio urgente a disastri causati da eventi per calamità naturali.

Capacità di riscossione
Un parametro nella tabella del decreto ministeriale (obiettivo P8) prende a riferimento l'effettiva capacità di riscossione riferita al totale delle entrate.

Anche in questo caso, non vuole essere in discussione la soglia al di sotto della quale si colloca il valore del parametro che lo rende deficitario, pur ritenendosi piuttosto elevata, bensì l'inserimento nel calcolo dell'indicatore di tutte le entrate indiscriminatamente.

Con le notevoli assegnazioni finanziarie agli enti locali e nella logica di gestione dei fondi Pnrr e Pnc che sono accertati sulla base delle delibere di riparto o assegnazione senza dovere attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, i tempi della riscossione, condizionati da controlli e monitoraggi non di rado complessi, e una anche modesta imprecisione nella contabilizzazione in funzione del timing dei flussi di cassa possono causare effetti di sforamento dell'obiettivo.

Analogo effetto può derivare dal «fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari per le opere pubbliche finanziate con risorse del Pnrr e del Pnc, che è preassegnato in misura percentuale all'importo attribuito con il provvedimento di assegnazione e che in tale misura costituisce titolo per l'accertamento delle risorse in bilancio.

Anche per tale indicatore, pertanto, dovrebbero essere escluse nel rapporto di calcolo le entrate, sia correnti che in conto capitale, assegnate su fondi di finanziamento o cofinanziamento statali e su fondi comunitari aventi vincolo di destinazione.

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