Fisco e contabilità

Fondo rischi contenzioso alla verifica dei revisori

É necessaria un'analisi specifica e approfondita delle singole partite

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La situazione del contenzioso degli enti territoriali deve essere seriamente attenzionata dall'organo di revisione, senza ricorrere alle tecniche di campionamento, ma con un'analisi specifica e approfondita delle singole partite.

La disamina degli obblighi posti a carico dei revisori è contenuta nella delibera della Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti n. 229/2021, con la quale vengono riassunti gli obblighi collegati alla verifica degli equilibri di bilancio e che attengono anche alla valutazione della congruità del fondo rischi contenzioso.

La delibera ripercorre le fasi della costituzione del fondo, ribadendo la centralità del ruolo dell'organo di revisione in ordine alla corretta determinazione degli accantonamenti. Il legislatore, infatti, approfondendo i contenuti dell'attività che i revisori devono svolgere, distingue la loro attività tra consultiva e accertativa. La prima, che si esplica nei pareri che devono essere prodotti preventivamente all'adozione di un provvedimento (ad esempio, parere su bilancio, rendiconto, variazioni di bilancio eccetera) è attinente all'espressione di un mero giudizio di cui l'organo deliberante deve tener conto, avendo però la possibilità di discostarsene in modo motivato e che può svolgersi anche tramite tecniche di campionamento; la seconda, invece, risulta funzionale alla creazione di una certezza giuridicamente rilevante, da produrre solo a seguito di un controllo puntuale e analitico, richiesto dal legislatore per valutare la congruità del fondo contenzioso.

Ed è proprio questa la modalità di esercizio del potere di controllo che viene richiesta ai revisori, i quali dovranno sottoscrivere specifiche dichiarazioni, concernenti l'analisi tecnico-amministrativi dei dati che stanno alla base del calcolo del corretto valore di accantonamento. Viene richiesta quindi un'analisi puntuale del contenzioso, secondo quanto previsto dalla delibera della Corte dei conti Sezione Autonomie n. 14/2017, nelle sue linee di indirizzo per la relazione al bilancio 2017/2019 dei revisori, che postula una verifica non campionaria ma completa sui dati del contenzioso. La delibera della sezione Emilia-Romagna, quindi, sulla scia della Sezione Autonomie, interpella in modo significativo e più incisivo la responsabilità del revisore, intendendola non meramente valutativa, ma accertativa (con tutte le conseguenze del caso).

Tale ragionamento sta alla base dell'esigenza di rendere certo il valore degli accantonamenti a fine esercizio, contribuendo così, in modo funzionale, a determinare correttamente la situazione di equilibrio dell'ente.

É pur vero, comunque, che il principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, paragrafo 5.2, lettera h), risulta abbastanza laconico sui criteri di stima del rischio di soccombenza e, di conseguenza, l'Organo di revisione, per poter correttamente verificarne la congruità, devono utilizzare gli standard nazionali e internazionali (OIC 31 e IAS 37), i quali, tuttavia, prevedono l'obbligo di accantonamento solo in presenza di passività stimate come probabili, cioè il cui rischio di avveramento sia considerato verosimile e non anche nelle ipotesi di rischi stimati che siano solo possibili (cioè con una; in tale seconda ipotesi, gli standard internazionali prevedono esclusivamente un obbligo di indicazione del contenzioso nella nota integrativa. In altre parole, il postulato generale della prudenza e gli standard, prevede che gli enti siano tenuti ad accantonare risorse al fondo rischi solo in presenza di sentenze di condanna non definitive e non esecutive e nel caso di contenziosi pendenti in cui l'ente abbia «significative probabilità di soccombere».

Sotto tale profilo, sarebbe auspicabile un intervento normativo finalizzato all'adeguamento del principio contabile e delle regole di gestione contabile del rischio contenzioso, conciliando la finalità di tutela dell'equilibrio finanziario dinamico con la natura dei bilanci pubblici e il loro carattere autorizzatorio.

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