Fisco e contabilità

Tari: su pagamenti, rimborsi e reclami gli standard Arera piegano la legge

L'Autorità è intervenuta in un'area demandata alla competenza del legislatore statale

di Giuseppe Debenedetto

La dichiarazione Tari va presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, occorre attivare un numero verde gratuito per i contribuenti, garantire almeno una modalità di pagamento gratuita, rateizzare l'importo bollettato se supera del 30% il valore medio del biennio precedente ed effettuare i rimborsi entro 120 giorni. Sono alcune delle prescrizioni imposte dalla Arera con la deliberazione n. 15/2022 che i Comuni dovranno rispettare dal 1° gennaio 2023 nella gestione della Tari (Nt+ Enti locali & edilizia di ieri).

Si tratta del testo unico per la regolazione della qualità del servizio rifiuti, con il quale l'Arera entra a gamba tesa in un'area demandata alla competenza del legislatore statale (dichiarazione, riscossione, rateizzazione, rimborsi, eccetera).

L'Arera ritiene di poter regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate. I Comuni devono quindi conformarsi alle disposizioni dell'Arera, modificare i regolamenti Tari e cambiare le procedure da seguire.

In realtà molte delle prescrizioni imposte dall'Arera contrastano con la normativa statale sulla Tari, per cui si pone ora il problema di capire qual è la normativa di riferimento e quali sono gli ambiti ancora rimessi alla regolamentazione degli enti locali.

Non si tratta di questioni di poco conto, considerato che l'articolo 149, comma 3, del Tuel richiama l'articolo 52 del Dlgs 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, vietando di intervenire solo sulle fattispecie imponibili, sui soggetti passivi e sull'aliquota massima, precisando che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti». Peraltro l'articolo 1, comma 4, del Tuel vieta l'introduzione di deroghe al testo unico se non mediante espressa modifica delle sue disposizioni, concedendo quindi al testo un rango di atto avente forza di legge rafforzata (principio di fissità). Si tratta quindi di un ampio potere regolamentare, che consente di adattare la normativa statale alla realtà locale, non viceversa.

L'Arera tuttavia finisce per intervenire su diversi ambiti in senso difforme da quanto prevede la vigente normativa, sostituendosi di fatto al legislatore.

In particolare, la delibera n. 15/2022 stabilisce il termine di 120 giorni per effettuare i rimborsi, in contrasto all'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006, che prevede tuttora il termine di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Inoltre, in merito alla previsione di almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto a titolo di Tari, l'Arera non considera che la maggior parte degli enti prevede l'utilizzo dei modelli di pagamento unificato F24 (solo nominalmente gratuiti per i contribuenti) o degli avvisi PagoPA (con commissioni di pagamento in regime di sostanziale libera concorrenza), ignorando che l'articolo 2-bis del Dl 193/2016 non prevede alcuna gratuità nei versamenti delle entrate tributarie dei Comuni.

Diversi sono poi gli obblighi introdotti dall'Arera, non previsti da alcuna norma. I comuni dovranno disporre di un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi per richiedere assistenza. Il tempo di attesa per il servizio telefonico dovrà essere mediamente di 240 secondi e si dovranno rendicontare annualmente tutti i contatti, reclami, rettifiche e rimborsi.

In definitiva la regolazione sulla qualità del servizio finisce per stravolgere procedure e rapporti con la normativa vigente, ponendo un serio problema sui poteri dell'Arera che sembra godere di extraterritorialità giuridica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©