Personale

Niente sindacalisti nelle commissioni di concorso ma conta il ruolo svolto

Non può essere quello di mera partecipazione priva di funzione direzionale

di Pietro Alessio Palumbo

Le commissioni d'esame dei concorsi pubblici possono essere costituite esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche, e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Secondo il Tar Sicilia-Palermo (sentenza n. 1509/2022) la semplice iscrizione quale associato a un sindacato o a un partito politico non ha alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto in questione. E con specifico riguardo al concetto di carica sindacale è coerente attribuire rilievo all'aspetto del "ruolo" che il soggetto assume e svolge nell'ambito dell'organizzazione sindacale. In sostanza, ai fini della disciplina in parola è rilevante la circostanza di essere o di essere stato «dirigente sindacale», nonché di agire - in virtù di un atto formale - in nome e per conto dell'associazione quale suo «funzionario delegato».

Tale ruolo non può essere quello di mera partecipazione priva di funzione direzionale. Sono richiesti invece la partecipazione alle scelte dell'organizzazione e lo svolgimento di compiti di «effettivo impulso» all'attività mediante la decisione, l'adozione e l'esternazione di atti gestionali secondo quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti delle organizzazioni o risultante dalle eventuali comunicazioni dei sindacati.

La normativa sui concorsi pubblici prevede una condizione ostativa per il conferimento di incarichi rispetto allo svolgimento attuale o passato di certe attività; tuttavia trattandosi di disposizione che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate la sua portata va interpretata in maniera rigorosamente attinente alla finalità perseguita. Nell'ottica dell'introduzione in via legislativa di precauzioni formali finalizzate ad assicurare un esercizio della funzione scevro da "condizionamenti" o "influenze" ed in piena coerenza con l'intento di applicare la disciplina in senso stretto ed in linea con i suoi propositi, non può rientrare nel concetto di carica sindacale la circostanza di svolgere "attività nell'associazione" in mancanza della titolarità effettiva delle funzioni direzionali. In tal caso risulta assente il potere di assumere scelte e decisioni autonomamente rilevanti nell'organizzazione, e "per" l'organizzazione.

Un conforto normativo all'utilizzo di questi criteri può essere rintracciato anche nell'ambito della disciplina relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di aspettativa sindacale e politica che definisce "cariche sindacali" quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio; anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

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