Fisco e contabilità

Ppp, spese di rappresentanza e riequilibrio finanziario: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCENTIVO ARTICOLO 113 E CONTRATTO RENDIMENTO ENERGETICO
Il contratto di rendimento energetico (EPC) rientra nelle fattispecie di partenariato pubblico-privato disciplinate dall'articolo 180 e seguenti del Dlgs 50/2016, concernente «Codice dei contratti pubblici», per le quali non trova applicazione il sistema di incentivazione tecnica previsto dall'articolo 113, comma 2.
Sezione Regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Parere n. 103/2021

SPESE DI RAPPRESENTANZA
La legittimità delle spese di rappresentanza «scaturisce esclusivamente dai regolamenti interni, che devono individuare, per linee generali e con la dovuta chiarezza, tanto l'aspetto della proiezione all'esterno dell'Ente, inteso nella sua globalità, quanto l'aspetto della correlazione dell'esigenza di rappresentatività con le finalità dell'Ente medesimo. La spesa pubblica deve essere sempre finalizzata alla cura di un pubblico interesse» da individuare «non attraverso personali ed estemporanee valutazioni caso per caso, bensì in base ad obiettivi criteri tecnico – giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in rapporto a quelli specifici dell'Ente». Ne consegue che «l'esigenza di rappresentatività (…) deve essere preventivamente accertata e definita» e che si deve trattare di «spese che promuovono l'immagine all'esterno dell'ente e che ne accrescono il prestigio».
Sezione Giurisdizionale della Calabria - Sentenza n. 192/2021

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
Nel controllo di omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale la Corte dei conti deve verificare la legittimità dell'avvio della procedura sotto tre profili: (a) la sussistenza della situazione di squilibrio che legittima il ricorso alla procedura (congruenza col fatto); (b) la tempestività dell'approvazione (congruenza col tempo); (c) congruenza dell'obiettivo e dei mezzi (congruità interna). In primis, è necessario riscontrare che, al momento della sua attivazione, il piano corrisponda ad una situazione finanziaria di «squilibrio strutturale»" tale per cui esso il ricorso alla misura di risanamento si appalesi, da un lato, come un rimedio necessario e, allo stesso tempo, non elusivo delle regole ordinarie o della par condicio creditorum che deve essere instaurata nel caso delle ipotesi più gravi di squilibrio. Inoltre, il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere anche adeguato temporalmente e non un rimedio dilatorio per aggirare la procedura di dissesto. Infine, deve sussistere la congruità interna, che consiste nella capacità del piano di garantire, in un'ottica pluriennale e "prospettica", l'effettivo recupero degli equilibri di bilancio.
Sezione Regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 60/2021

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