Personale

Blocco a metà delle stabilizzazioni per i deficit maturati fra 2012 e 2016

Per la Corte dei conti basta lo sforamento in un anno per bloccare il meccanismo

di Arturo Bianco

Le Pa possono stabilizzare il personale precario sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 20 del Dlgs 75/2017 solo se nel quinquennio 2012/2016 hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. È l’indicazione dettata dalla delibera n. 4/2023 della sezione Autonomie della Corte dei Conti (NT+ Enti locali & edilizia del 3 maggio), per la quale è impossibile interpretare in modo «dinamico» o «creativo» la norma.

La delibera non cita in alcun modo l’articolo 3 del Dl 44/2023, che proroga la possibilità di stabilizzare i precari con 36 mesi di servizio fino al 2026. Nella nuova regola non è prevista né espressamente né in modo implicito la condizione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il richiamo contenuto nella disposizione al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 20 del Dlgs 75/2017 è infatti riferito solo alle lettere a) e b) del comma 1, cioè alla necessità di avere prestato servizio per almeno un giorno dopo il mese di giugno del 2015, quindi dopo l’entrata in vigore della legge 124/2015, e all’essere stato assunto con concorso pubblico.

Invece la delibera incide sulla possibilità di stabilizzare entro la fine di quest’anno coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità con contratto di lavoro subordinato al 31 dicembre 2022, gli assistenti sociali che questa condizione matureranno entro la fine del 2023 e i co.co.co. che matureranno l’anzianità triennale entro la fine del 2024: le amministrazioni dovranno in questi casi dimostrare che nel 2012/2016 sono state rispettose dei vincoli di finanza pubblica.

La sezione autonomie della Corte dei Conti ha evidenziato in premessa la coerenza della disposizione originaria della legge Madia. Nel testo iniziale veniva consentita la stabilizzazione di coloro che al 31 dicembre 2017 avevano maturato tre anni di anzianità a condizione che nell’intero quinquennio precedente l’ente avesse rispettato i vincoli di finanza pubblica. Lo spostamento in avanti dei termini entro cui l’anzianità può maturare e non di quelli di salute finanziaria ha determinato una condizione di discontinuità temporale: si può stabilizzare fino a quest’anno e al prossimo, a seconda della tipologia di intervento, ma il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è fissato al quinquennio 2012/2016.

L’indubbia anomalia non può essere sanata con una lettura «dinamica» o creativa, intendendo cioè il dettato normativo come vincolo fissato al quinquennio precedente. Nella disposizione non c’è alcun appiglio, visto che vengono espressamente citati tali anni e che all’allungamento operato in più occasioni da parte del legislatore del termine entro cui deve maturare l’anzianità triennale non è seguita alcuna revisione di quell’ulteriore arco temporale.

In questa direzione non spinge neppure la considerazione che oggi non è più richiesto il rispetto del Patto di stabilità: il dettato normativo, infatti, non cita quel vincolo, ma quello più generico di finanza pubblica, che anche se in modo differente continua a essere presente anche oggi. Il quadro così delineato non è in alcun modo in contrasto con i principi dettati dalla Costituzione, che consentono al legislatore statale di dettare vincoli finanziari alle assunzioni.

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