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Caduta nella buca del manto stradale, il Comune ne risponde anche se c'è stata condotta imprudente

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di Federico Gavioli

Il Comune deve risarcire il pedone per i danni subiti a causa della caduta per una grossa buca sulla strada, indipendentemente dal comportamento imprudente del cittadino; la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35558, del 2 dicembre 2022, ha rigettato il ricorso di un ente locale ritenendolo responsabile quale custode della cosa da cui deriva il danno.

Il fatto

I giudici del merito di secondo grado avevano rigettato il ricorso del Comune confermando la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno da parte di cittadino; all'ente locale era stato riconosciuto il concorso del fatto colposo della danneggiata nella misura del 50%, condannandolo al pagamento in favore del cittadino della somma di quasi 149mila euro per i danni subiti a seguito dell'incidente occorsole nel dicembre 2006, allorquando, mentre camminava tra le bancarelle del mercato rionale, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca presente sul manto stradale.

Il Comune avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione.

La negligenza del cittadino non esclude al responsabilità del custode

Osservano i giudici di legittimità che in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.

La eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile.

Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui sia o meno imprevedibile e non prevenibile e un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito.

Nella specie, osserva la Corte di Cassazione, tale valutazione deve ritenersi operata dal giudice del merito, sia pure indirettamente o per implicito.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del Comune ricorrente alla rifusione, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore dei controricorrenti che ne ha fatto rituale richiesta nel controricorso.

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