Fisco e contabilità

L'emergenza sanitaria non giustifica qualunque forma di provvidenza alla collettività

Va puntualmente motivata e dimostrata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita

di Corrado Mancini

La natura di ente a fini generali, riconosciuta al Comune sulla scorta delle previsioni dell'articolo 118 della Costituzione, ma anche dell'articolo 13 del Tuel, quale espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, non deve indurre a ritenere come consentita qualunque forma di provvidenza alla collettività. Cò in quanto la provvidenza erogata è preordinata al soddisfacimento di un interesse istituzionale che, pur implicandolo, trascende l'interesse dei destinatari, per intestarsi in capo alla collettività, con la conseguenza che l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica non giustificano, di per sé, qualunque intervento straordinario o provvidenza, onde scongiurare il rischio, peraltro, di indebito arricchimento tenendo conto delle misure di intervento adottate da altri livelli di governo e, in particolare, dallo Stato. Questo è il parere espresso dalla Corte dei conti Sezione regionale per la Lombardia con la deliberazione n. 26/2022.

Pertanto, proseguono i magistrati, nei provvedimenti di attribuzione di benefici pubblici va puntualmente motivata e dimostrata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita, oltre alla congruità della spesa, giacché la facoltà rimane «subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai princìpi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche» (Corte dei conti, sezione controllo Lombardia, deliberazioni n. 121/2015/PAR, nonché nn. 248/2014/PAR e 262/2012/PAR).

E inoltre la Corte ritiene utile ricordare che, secondo l'articolo 12 della legge 241/1990, la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, senza che vi sia, da parte di questi, una controprestazione verso l'amministrazione concedente, è subordinata alla predeterminazione, da parte della stessa, di criteri e modalità di erogazione nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, a cui dovrà attenersi dandone atto nei singoli provvedimenti (Cdc, Sezione Lombardia, n. 282/2021/PAR; Sezione Emilia Romagna n. 130/2021/PAR; Sezione Lombardia, n.146/2019/PAR; Sezione Veneto, n. 260/2016/PAR; Sezione Valle d'Aosta, n.18/2013/PAR; nonché Consiglio di Stato, sezione VI, n. 5319(2019). Tale norma, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione), riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, e, in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie (Consiglio di Stato, sezione V, n. 7845/2019 e n. 1552/2015; Tar, Genova, sezione II, n. 911/2020).

Al riguardo si evidenzia la necessità che l'ente locale si doti di un proprio regolamento, da approvare in sede di Consiglio comunale, per disciplinare i presupposti e le modalità di erogazione del contributo, in base all' articolo 12 della legge 241/1990 (Sezione controllo Emilia Romagna, delibera n. 130/2021/PAR).

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