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Unioni civili, anche nella Pa possibile la 104 per i parenti

Dall'Inps via libera all'uso dei benefici previsti per la tutela dei disabili gravi

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Dall'Inps il «via libera» per l'utilizzo dei permessi per assistere il famigliare con grave disabilità (articolo 33 della legge 104/1992) e del congedo straordinario biennale (articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001) a favore dei parenti delle parti dell'unione civile.

L'indicazione arriva con la circolare n. 36/2022, con il placet del ministero del Lavoro, che seppur indirizzata ai lavoratori del settore privato può essere fatta propria dalle pubbliche amministrazioni.

L'istituto, all'indomani dell'entrata in vigore della legge Cirinnà, aveva fornito con la circolare n. 38/2017 le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 in favore del lavoratore dipendente, parte di un'unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all'altra parte o convivente.

La circolare del 2017, basandosi sul mancato richiamo nelle disposizioni contenute nella legge Cirinnà all'articolo 78 del codice civile che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell'altro, escludeva gli affini i benefici riferiti alla tutela della grave disabilità.

La normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell'Unione europea nei confronti della normativa nazionale, che punta a garantire parità di trattamento e superare discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in materia di occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione, ha indotto ad un cambio di marcia dell'Istituto di previdenza sociale che ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile.

L'Inps evidenzia che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra parte, sussiste un rapporto di affinità ai fini del riconoscimento dei permessi legge 104 e del congedo straordinario retribuito, nel caso in cui ricorrano i requisiti di assistenza di un parente dell'unito.

L'estensione che non si applica invece all'istituto della convivenza di fatto.

Quindi, d'ora in avanti, il diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 va riconosciuto all'unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all'altra parte dell'unione, anche nel caso in cui rivolga l'assistenza ad un parente dell'unito. Allo stesso modo i parenti dell'unito civilmente avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione.

A differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il «convivente di fatto» può usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l'assistenza a un parente del convivente.

Ragionamento analogo vale per la fruizione del congedo straordinario regolato dal Dlgs 151/2001, che quindi ora può essere riconosciuto anche qualora una persona unita civilmente debba assistere un parente o affine dell'unito (e viceversa) fino al terzo grado.

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