Fisco e contabilità

Assunzione etero-finanziate, agenti contabili consegnatari e giudizio di conto: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Assunzione etero-finanziate
Per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del Dl 104/2020, non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento. Parimenti, sulla base delle argomentazioni su esposte, stante il carattere di "neutralità" della spesa, così come sopra delineata, non vi è motivo di escludere che i coisddetti enti "non virtuosi", obbligati, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 33 del Dl 34 /19, ad adottare «un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%», possano avvalersi della potestà assunzione, ove in presenza di spese etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente locale. Ciò, ovviamente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 convertito in legge 126/2020 e, dunque, le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento e nel caso di finanziamento parziale per un importo corrispondente.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 89/2023

Agenti contabili consegnatari delle azioni
Secondo la "visione tradizionale", il conto giudiziale reso dal consegnatario di azioni espone la consistenza delle partecipazioni all'inizio e alla fine dell'anno di riferimento, in quantità e al valore che, in assenza di specificazioni, si è ritenuto essere quello nominale; nella sezione "Motivi delle variazioni" sono indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, riferite ad eventuali nuove acquisizioni o cessioni di partecipazioni. Viceversa, il più recente orientamento giurisprudenziale supera il criterio del valore nominale delle azioni da riportare nella modello 22. Si è al riguardo, affermato, infatti, che «dare atto delle variazioni dei titoli necessariamente implica riconoscere la figura dell'agente contabile nel soggetto in grado di dare conto degli atti gestionali che dette variazioni hanno determinato, che porta ad individuare tale soggetto nell'organo o ufficio preposto alla gestione del servizio e al concreto esercizio nelle assemblee societarie del diritto di voto e degli altri diritti e facoltà di partecipazione societaria». Viene dunque a prevalere l'aspetto della disponibilità giuridica delle azioni, più che l'aspetto della disponibilità materiale e affermata, dunque, la figura dell'agente contabile consegnatario di azioni nel soggetto che gestisce la partecipazione societaria ovvero nel soggetto che per delega dell'ente, esercita i diritti di socio. Circa, infine, il valore da indicare nel suddetto modello 22, il collegio richiama il principio contabile n. 6.1.3 di cui all'Allegato n. 4/3 del Dlgs 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell'ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 90/2023

Giudizio di conto
É evidente che oggetto del giudizio di conto non è la responsabilità amministrativa dell'agente contabile, ma la sua responsabilità giuscontabile normata nella Parte III, Titolo I (Giudizi sui conti), Capo III (Giudizio sul conto – articoli 145 e ss. c.g.c.), informata a principi diversi e in certa misura opposti a quelli che presiedono il giudizio per responsabilità amministrativa del soggetto, sicché il giudizio di conto, a differenza del giudizio di responsabilità amministrativa, non prevede la presenza del Pubblico Ministero in qualità di attore, ma di interventore necessario nel giudizio (nell'interesse della legge), le cui conclusioni non vincolano il Collegio quanto alla regolarità o meno del conto, e al conseguente addebito, o meno, a carico del contabile. Così come – per quanto utile – vige nel giudizio di conto il principio di responsabilità per colpa a prova invertita, secondo cui – anche per il principio della vicinanza delle fonti di prova – è il contabile che è chiamato ad offrire, a propria discolpa, elementi utili alla regolarità del conto e del suo stesso discarico.
Sezione giurisdizionale della Calabria - Sentenza n. 23/2023

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