Appalti

Consiglio di Stato, nessun approccio formalistico sulle referenze bancarie richieste dalla stazione appaltante

Non debbono quindi recare un contenuto specifico né essere declinate in formule sacramentali

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di Stefano Usai

Le referenze bancarie, eventualmente richieste dalla stazione appaltante ai partecipanti alla gara per assicurare la solvibilità dell'appaltatore devo semplicemente attestare la qualità dei rapporti tra questo soggetto e gli enti creditizi. Non debbono quindi recare un contenuto specifico né essere declinate in formule sacramentali. É questa la conclusione a cui giunge il Consiglio di Stato sez. V, n. 1936/2022.

La censura
In appello la ricorrente (già soccombente in primo grado Puglia, Lecce, sezione III, n. 364 del 2021) ha dedotto l'erroneità della prima sentenza nel momento in cui ha rigettato uno dei motivi di ricorso per il quale «la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, essendo le attestazioni bancarie prodotte da quest'ultima generiche e/o non rispettose della lex specialis».
In coerenza con quanto già condiviso dall'Anac (ad esempio nella deliberazione n. 117/2019) il collegio non condivide l'assunto della censurante precisando che le referenze bancarie possono limitarsi a dar conto che non sussistono «specifici problemi di solvibilità o affidabilità dell'operatore economico». Ciò è coerente con la ratio della richiesta di produrre, eventualmente, questi documenti che «rispondono all'esigenza di provare le capacità economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti connessi all'aggiudicazione, oltre che la regolarità e correttezza dei rapporti intrattenuti con gli istituti bancari». La richiesta di «idonee referenze bancarie» prosegue la sentenza deve essere intesa «nel senso che gli istituti creditizi» devono limitarsi a riferire «sulla qualità dei rapporti in atto con le società», per le quali le referenze sono richieste, quali:
• la correttezza e la puntualità di rapporti nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto;
• l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso.
Inoltre, dette referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in «considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l'aggiudicazione di contratti pubblici» visto che «il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili».
Da notare, tra l'altro, che la stazione appaltante non ha alcun obbligo di prevedere la produzione delle referenze. E in questo senso anche la scelta dell'Anac, fin dal bando tipo 1/2017, di non prevederle come documento obbligatorio risultando menzionate nel solo allega XVII del Codice dei contratti.

La giurisprudenza consolidata
Il giudice di secondo grado rammenta che per orientamento consolidato della giurisprudenza le referenze bancarie non devono essere espresse «in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l'indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l'istituto bancario». Le stesse referenze devono essere ritenute "idonee" «qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, e all'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso».
La stessa autorità anticorruzione ha condiviso la circostanza che la richiesta delle referenze bancarie idonee non può essere considerato come «requisito rigido, stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto» (anche parere n. 896/2018).
Insiste, infine si precisa nella sentenza, una totale compatibilità tra le eventuali carenze delle referenze con l'istituto del soccorso istruttorio "integrativo" visto che la stazione appaltante (il Rup) ha la possibilità di richiederne l'integrazione anche «mediante altra documentazione (cfr. Cons. Stato, V, 8 maggio 2020, n. 2910; III, 3 agosto 2018, n. 4810; III, 27 giugno 2017, n. 3134; IV, 15 gennaio 2016, n. 108)».

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