Personale

Modifica dei profili professionali in tempi rapidi

Molti gli enti del comparto delle funzioni locali e regionali alla loro prima redazione

di Arturo Bianco

Tutti gli enti del comparto delle funzioni locali e regionali devono dare corso in tempi rapidi alla modifica dei profili professionali o, in molti enti, alla loro prima redazione. É questo un effetto connesso alla entrata in vigore dal 1° aprile 2023 del nuovo ordinamento professionale, nonché un vincolo dettato dal nuovo testo dell'articolo 6-ter del Dlgs 165/2001 introdotto dal Dl 36/2022. Questa scelta è molto importante e da essa dipende, per una parte rilevante, la possibilità di utilizzare il personale in modo adeguato rispetto alle caratteristiche possedute e di potere dare corso al suo impiego in modo flessibile.

É opportuno ricordare che i contratti collettivi nazionali di lavoro pubblicistici, in particolare negli enti locali i Dpr 347/1983 e 268/1987, contenevano la definizione delle mansioni e dei profili. Con la privatizzazione, attuata per questi aspetti dal contratto 31.3.1999 (nuovo ordinamento professionale), i contratti nazionali si limitano a individuare gli elementi caratterizzanti del nuovo inquadramento, che nel frattempo passa da 8 qualifiche funzionali a 4 categorie, con due distinte posizioni di accesso in quelle B e D. Tali elementi qualificanti sono sintetizzati nelle declaratorie allegate a questo testo contrattuale, in cui i profili sono indicati in modo meramente esemplificativo. In conseguenza di tale scelta alcune amministrazioni hanno redatto una nuova descrizione dei profili adeguata alle novità contrattuali, mentre altre hanno continuato, come per inerzia, a utilizzare quelli vecchi.

Il Dl 36/2022, dopo che nel corso degli anni precedenti la normativa aveva stimolato, con limitati risultati concreti, gli enti a modificare i profili professionali e a introdurne di innovativi legati alle novità dettate dal legislatore, dalla evoluzione tecnologica e dalle scelte organizzative, ha impresso una decisa accelerazione. Esso ha da un lato obbligato le Pa a estendere nei concorsi pubblici i criteri di selezione all'accertamento delle «capacità comportamentali, comprese quelle relazionali» e dall'altro le ha impegnate alla definizione dei nuovi profili coerenti con questi nuovi requisiti.

Per cui, il «combinato disposto» delle novità contrattuali e di quelle legislative impone a tutti gli enti di riscrivere i profili professionali, adeguandoli alla scelta di descrivere non solo le conoscenze tecniche che sono necessarie, ma anche il modo con cui devono essere concretamente utilizzate e le competenze comportamentali. E ancora, a introdurre profili adeguati rispetto alle nuove sfide che le Pa devono affrontare, a partire dalla transizione ecologica e digitale, nonché dalla capacità di sapere ricorrere e utilizzare i finanziamenti comunitari e le politiche di coesione.

Siamo dinanzi a temi di notevole importanza concreta. Si pensi, ad esempio, alla individuazione dei profili dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni per i quali è necessaria la laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento o per i quali è sufficiente quella breve, fatto ovviamente salvo che per alcuni di essi è lo stesso contenuto della prestazione a fissare questo requisito, si pensi ad esempio agli avvocati ed alle assistenti sociali. E ancora, alla possibilità di potere essere trasferiti in mobilità volontaria e di potere utilizzare per scorrimento le graduatorie di un altro ente, scelte che presuppongono la corrispondenza dei profili. E inoltre, alla opportunità di fissare i criteri per la definizione della equivalenza professionale, presupposto utile per la utilizzazione in modo flessibile dei dipendenti. E ancora, alla fissazione del vincolo all'iscrizione a uno specifico albo professionale, ovviamente ove non imposto direttamente dalle attività che devono essere svolte, come per gli avvocati.

Si deve ricordare che, per espressa previsione contrattuale, la scelta degli enti di adeguare i profili professionali richiede la informazione preventiva e, a richiesta, il confronto. E che, infine, una significativa modifica dei profili determina la necessità di adeguamento dei contratti individuali dei dipendenti.

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