Tarsu, sull'immobile sottoposto a sequestro preventivo esenzione solo se si prova l'effettiva perdita della disponibilità
Le circostanze che escludono la produttività dei rifiuti e la relativa tassabilità devono essere provate dal contribuente
L'immobile sottoposto a sequestro preventivo non dà diritto all'esenzione dalla Tarsu se non si prova l'effettiva perdita della disponibilità dell'immobile stesso. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 35029/2022 secondo cui il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale ha come unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene al fine di evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissione di altri reati, ma non comporta necessariamente la perdita immediata della facoltà di continuare a occupare o detenere il bene oggetto dello stesso e, pertanto, la riduzione o l'esenzione del tributo sui rifiuti.
Secondo la Suprema Corte, in tema di Tarsu, al bene sottoposto a sequestro preventivo non si applicano automaticamente le riduzioni tariffarie, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzione della misura preventiva e, quindi, dall'incidenza sull'utilizzabilità materiale del bene.
I temperamenti dell'imposizione per le situazioni che comportano obiettivamente una minore utilizzazione del servizio non sono automatici; le circostanze che escludono la produttività dei rifiuti e la relativa tassabilità devono essere provate dal contribuente. Pertanto, per beneficiare delle agevolazioni fiscali il contribuente deve dimostrare che l'esecuzione del sequestro penale e le modalità di esecuzione hanno di fatto comportato la perdita o una minore disponibilità del bene. Tali circostanze devono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria o in quella in variazione, essendo preclusa la possibilità di dimostrare la temporanea indisponibilità del bene in sede processuale.