Appalti

É illegittima l'inerzia della stazione appaltante che non si decide a chiudere il procedimento

Il giudice ha assegnato un termine di 40 giorni prevedendo altrimenti anche la nomina del commissario ad acta

di Stefano Usai

La stazione appaltante, una volta aggiudicato l'appalto, ha l'obbligo di portare a conclusione il procedimento comunicando con provvedimento espresso se intenda procedere, o meno, con la stipula del contratto. In questo senso la sentenza del Tar Lazio, Roma, sezione II, n. 11610/2022.

La vicenda
Il giudice capitolino è stato chiamato a statuire l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in «relazione alla mancata conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria» avvenuta nel 2021. Il ricorrente, evidenziate le diffide alla stazione appaltante, compreso l'invio della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto, si è rivolto al collegio perché acclari l'esistenza di un "obbligo" della stazione appaltante a provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

La sentenza
La prima questione analizzata dal giudice è quella della competenza. Come costantemente affermato in giurisprudenza, nello spatium temporale tra aggiudicazione e (prima della) stipula del contratto si opera in ambito pubblicistico di competenza del giudice amministrativo. In questo senso, ad esempio, le Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 391, secondo cui «nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto».
Pur vero che in tale ambito – tra aggiudicazione e stipula – se si è provveduto alla concessione anticipata dell'esecuzione si innesta la competenza del giudice ordinario operando quindi in un ambito civilistico.

La competenza del giudice amministrativo
Il giudice ricorda, a conferma della competenza, che l'aggiudicazione definitiva non determina, per codice dei contratti e tradizionalmente, «l'insorgenza di vincoli negoziali o, comunque, di obblighi civilistici alla conclusione del contratto, sicché la situazione soggettiva facente capo al privato deve qualificarsi d'interesse legittimo».
Il vincolo, e l'accettazione, sorge con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica ovvero con la stipula del contratto. Momento che consente, sotto il profilo contabile, l'adozione dell'impegno di spesa da parte del responsabile del procedimento di spesa (articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 e principio contabile 4/2).
Operando, pertanto, in ambito ancora pubblicistico, ne consegue l'ammissibilità dell'azione verso il silenzio (in realtà inerzia) della Pa sulla richiesta di contrattualizzazione e, dunque, la possibilità di ottenere la declaratoria di un relativo obbligo di provvedere in capo alla stazione appaltante ( in tal senso, da ultimo, Tar Lazio, Latina, Sezione I, n. 569/2021).
Ampliando l'analisi, in sentenza si rammenta che l'obbligo giuridico di provvedere su istanza di privati oggi è prevista non solamente nei casi contemplati/disciplinati dalla legge «ma anche in ipotesi ulteriori» in cui insistano «specifiche ragioni di giustizia ed equità». In pratica, circostanze/situazioni che «impongano l'adozione di un provvedimento espresso oppure tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione (per tutte, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 maggio 2020, n. 3120)».
Il giudice, infine definisce il contenuto dell'obbligo di provvedere statuito che non deve essere inteso, ovviamente, come obbligo di stipulare il contrato ma di concludere il procedimento amministrativo. Secondo un classico obbligo scolpito nella legge sull'azione amministrativa (legge 241/90, articolo 2).
Ne consegue, conclude la sentenza che «a fronte dell'intervenuta aggiudicazione della procedura in favore della società ricorrente, vi sia un obbligo giuridico della stazione appaltante di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva la volontà di stipulare o meno il contratto in questione e, in caso affermativo, invitando la società alla sottoscrizione dello stesso». Il giudice, infine, assegna un termine di 40 giorni alla stazione appaltante per la conclusione del procedimento prevedendo, in caso di perdurante inerzia anche la nomina del commissario ad acta.

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