Personale

Nessuna discriminazione verso i dipendenti che chiedono il part time per assistere congiunti malati o disabili

Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi

di Consuelo Ziggiotto

La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale per assistere un congiunto affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle sue condizioni di lavoro. Questa in sintesi un'altra delle misure introdotte dal Dlgs n. 105 del 30 giugno 2022 attraverso la modifica dell'articoo 8 del Dlgs 81/2015.

La novità è duplice e abbraccia sia la sfera dei soggetti per l'assistenza dei quali si chiede la riduzione dell'orario di lavoro, che gli effetti legati ad una eventuale discriminazione agita dal datore di lavoro legata alla stessa richiesta.

La norma, nella formulazione precedente, prevedeva il riconoscimento della priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.

Alla luce della modifica introdotta dal Dlgs 105/2022, detta priorità dovrà essere riconosciuta anche per assistere la parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 76/2016 e il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della medesima legge.

La stessa priorità va riconosciuta anche nel caso in cui il lavoratore assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e nel caso di lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Queste ultime ipotesi non sono state toccate dalla recente riforma.

Ogni detrimento diretto o indiretto, subito dal lavoratore ove legato alla richiesta di part time deve considerarsi discriminatorio.

Il nuovo comma 5-bis del Dlgs 81/2015 prevede che qualunque misura adottata dal datore di lavoro in violazione delle indicazioni in esso contenute deve considerarsi discriminatoria o ritorsiva e, pertanto, nulla.

Non ultimo, le violazioni delle disposizioni riferite alle priorità da riconoscere alle richieste di part time dove riferiti alle cure di un congiunto che si trova nelle condizioni sopra descritte, ove rilevate nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

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