Personale

La progressione verticale «azzera» la permanenza minima dei 3 anni per beneficiare della progressione economica

Arriva il chiarimento dell'Aran sugli indirizzi generali della cornice negoziale dell'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il lavoratore che effettua una progressione verticale dovrà attendere tre anni (ovvero un termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare a una procedura di progressione economica. Stessa sorte anche per il dipendente assunto nella nuova area di inquadramento a seguito di procedura concorsuale.

È quanto affermato in questi giorni l'Aran nel parere CFC 114b che seppur rivolto a una amministrazione centrale può ritenersi senz'altro applicabile anche al personale degli enti locali, data l'identica formulazione letterale della disciplina di riferimento (articolo 14 del contratto nazionale del 16 novembre 2022).

Nel dare concreta attuazione agli indirizzi generali contenuti nella cornice negoziale dell'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali, il contratto relativo al triennio 2019/2021 dei diversi comparti di contrattazione ha operato una rivisitazione della previgente disciplina delle progressioni economiche orizzontali.

Il modello delineato ha confermato la possibilità di progressioni economiche all'interno delle aree, prevedendo i «differenziali stipendiali» da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisita dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione.

La contrattazione nazionale, nel sottolineare che l'attribuzione del differenziale stipendiale deve realizzarsi con apposite procedure selettive, ha fissato i requisiti che i dipendenti devono possedere per concorrervi.

L'articolo 14, comma 2, del contratto del 16 novembre 2022 (norma pressoché identica anche nel comparto delle funzioni centrali) ha così previsto due condizioni:
• non aver, negli ultimi tre anni, beneficiato di alcuna progressione economica;
• non aver subito, negli ultimi due anni, procedimenti disciplinari con sanzione superiori alla multa.

Con riferimento alla prima condizione la norma pattizia da un lato ha dato la possibilità alla contrattazione integrativa di ridurre il termine a due o di ampliarlo a quattro; dall'altro, ha precisato che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Per l'Aran, una lettura corretta della disposizione contrattuale, induce ad affermare che tale intervallo di tempo minimo deve intercorrere tra l'inquadramento nell'area (mediante assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale) e il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell'ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva.

Sono, invece, utili ai fini nel computo del periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell'ambito della medesima area, anche le progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché le progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

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