Amministratori

Il Consiglio di Stato dà ragione all'Agcm: la nozione di «attività fieristica» va interpretata in modo rigoroso

I giudici amministrativi riformano la precedente sentenza del Tar sulla Fiera di Rimini

di Stefano Pozzoli

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3880/2023, riforma la precedente decisione del Tar e dà ragione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di Fiera di Rimini (Italian Exhibition Group Spa – Ieg).

In breve la vicenda: Ieg aveva acquisito, nel 2018, partecipazioni di rilievo in società operanti nel settore della realizzazione e allestimento di stand fieristici ma tali operazioni non erano state comunicate all'Agcm, come invece previsto dal Tusp (articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2016). L'Autorità aveva perciò inviato alle amministrazioni pubbliche socie una comunicazione in cui sosteneva che la nozione di «attività fieristica» doveva essere interpretata in modo rigoroso (articolo 4, comma 7) e non poteva ricomprendere al suo interno servizi diversi e facilmente reperibili sul mercato. Ne era conseguito un contenzioso amministrativo in cui il Tar aveva dato ragione agli enti soci sul presupposto che la società a totale capitale pubblico, controllante Ieg, non poteva considerarsi a controllo pubblico, elemento che, a dire del Tar, era stato posto a fondamento dell'azione esercitata dall'Agcm. Il Tar ancora riteneva che l'articolo 4, comma 7 del Tusp ammetteva non solo la gestione delle fiere, bensì anche l'esercizio delle attività a queste intimamente connesse e complementari, tra le quali l'attività di allestimento di stand fieristici, e che la norma non vieta neppure di avere partecipazioni in società che abbiano quale scopo non "prevalente " o esclusivo l'esercizio in tali settori.

Per il Consiglio di Stato la situazione va letta in modo radicalmente diverso. Anzitutto, il Tusp ha finalità pro concorrenziali e «la costituzione di nuove società a partecipazione pubblica o l'acquisizione di partecipazioni societarie, da parte di amministrazioni pubbliche, se attuata in violazione delle norme sul TUSPP costituisce per definizione un ambito in cui l'Autorità è legittimata a intervenire».

Ancora, secondo il Consiglio di Stato, il punto centrale non è il controllo congiunto pubblico o meno della società, che a sua volta controlla Ieg quanto, piuttosto, il mancato inserimento nel Piano di razionalizzazione periodica previsto (articolo 20, comma 2), delle partecipazioni indirette possedute da Ieg stessa. «Il parere, cioè, non ha sollevato il problema della mancata formalizzazione del controllo pubblico in seno alla società Rimini Congressi s.r.l., (che è stato agitato solo dalla Corte dei Conti) ma ha invece puntato il dito sul fatto che le Amministrazioni pubbliche appellate posseggono, indirettamente, partecipazioni societarie non consentite dall'art. 4».

Il Consiglio di Stato, ancora, entra nel merito anche del controllo in forma congiunta dei tre enti pubblici sulla società che detiene la partecipazione in Ieg. Secondo il Tar sarebbe stato necessario un accordo in forma scritta sottoscritto dai soci e che non era sufficiente ricavare il controllo «dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea». Per il Consiglio di Stato, invece, sono sufficienti i «comportamenti concludenti paralleli, oltre alla composizione societaria», e osserva che «né a fronte di tali elementi concordanti è stata offerta una prova contraria (come, riprendendo le indicazioni di Anac, nella delibera n. 859 del 25.9.2019, sarebbe stato onere di controparte fare», tanto più che i soci sono tutti pubblici. E aggiunge «che poi, in caso di società le cui partecipazioni sono possedute tra plurimi soci enti pubblici, un simile controllo per essere qualificabile come congiunto debba fondarsi e tradursi per forza in atti formali appare più che dubbio. Nessuna disposizione del TUSP lo prevede (…) e in assenza di una previsione ad hoc dovrebbe valere semmai il principio della libertà delle forme».

Sul controllo congiunto, attendiamo a questo punto un prossimo e definitivo orientamento, che speriamo sia deciso dal Legislatore.

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