Fisco e contabilità

Fondo contenzioso, gestione liquidità e contabilizzazione mutui: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Fondo contenzioso
Il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi: - il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege; - la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza; - la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n. 37/2023

Gestione liquidità
Laddove nei verbali di verifica di cassa non emergano o emergano solo parzialmente i dati volti a chiarire i profili genetici della liquidità, né quelli funzionali volti a delineare l'entità degli obblighi di restituzione delle giacenze e le avvenute somme rimaste a debito, né infine l'eventuale profilo vincolistico di dette somme, si palesano lacune conoscitive indispensabili alla Sezione per la corretta determinazione del risultato di amministrazione: sia in ordine alla entità delle somme destinate alla ricostituzione delle giacenze vincolate (articolo 195 del Tuel), sia alla eventuale entità delle somme concesse con l'anticipazione di tesoreria (articolo 222 del Tuel) e di quelle da restituire al tesoriere in occasione della chiusura dell'esercizio. Ciò anche in riferimento a quanto sancito dall'art. 187, comma 3 bis, del Tuel, a mente del quale è fatto divieto agli enti in crisi di liquidità l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, anche perché su detta delibera l'Organo di revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n. 36/2023

Contabilizzazione mutui
Le regole contabili escludono la reimputazione degli accertamenti delle entrate derivanti dall'accensione di mutui e prevedono, semmai, soltanto la reimputazione degli impegni di spesa di investimento con essi finanziati, movimentando, ove ne ricorrano i presupposti, il Fpv o, altrimenti, facendo confluire le somme non impegnate tra le quote vincolate del risultato di amministrazione. É, infatti, indicato che nei casi in cui la «Cassa depositi e prestiti (o altro istituto finanziatore)» renda le somme mutuate «immediatamente disponibili» in «apposito conto intestato all'ente" mutuatario, le stesse si intendono "immediatamente esigibili» e «devono essere accertate e riscosse». Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è «interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili» e «a fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito», a tal fine movimentando, rispettivamente, le uscite del Titolo III e le entrate del Titolo V.
Sezione regionale di controllo delle Marche – Deliberazione n. 52/2023

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