Imposta sulla pubblicità per i messaggi sul carrello del supermercato che circola nel centro commerciale
Lo ha chirito la Corte di cassazione che esclude l'esenzione nel caso particolare
Se i carrelli della spesa circolano anche all'esterno del supermercato, i messaggi pubblicitari apposti sui pannelli che reclamizzano i prodotti in vendita non sono esenti dall'imposta sulla pubblicità. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 10095/2021, secondo cui l'esenzione non opera nel caso in cui il messaggio pubblicitario sia collocato su carrelli non destinati a essere utilizzati solo all'interno dei locali del supermercato dove si commercializzano i beni pubblicizzati, bensì circolanti anche all'esterno dei locali e, in particolare, nell'area dell'intero centro commerciale dove esso è ubicato e anche nel parcheggio di pertinenza, non al servizio esclusivo del supermercato.
I fatti
La controversia è sorta in seguito all'emissione di avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità con riferimento a pannelli pubblicitari apposti su carrelli della spesa relativi ad esercizio commerciale presente all'interno di un centro commerciale. Il ricorrente sostiene di aver diritto all'esenzione in quanto il messaggio pubblicitario apposto sui pannelli reclamizza prodotti in vendita all'interno del supermercato e, quindi, pubblicizzante l'attività esercitata nei locali stessi, anche se i carrelli transitano all'interno non solo del supermercato ma anche dell'intero centro commerciale e dei pertinenti parcheggi.
La decisione
La questione inerisce l'interpretazione del Dlgs n. 507 del 1993, articolo 17, comma 1, lettera a), primo periodo, e in particolare la portata della specifica «esenzione dall'imposta sulla pubblicità», laddove prevede che è esente dall'imposta «la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata...».
Secondo la Suprema Corte la ratio della disposizione è da ravvisarsi nell'applicazione dell'esenzione quando l'attività o la vendita del bene pubblicizzate siano esercitate nello stesso locale al cui interno è realizzata la relativa pubblicità. Ne consegue che, ai fini dell'operatività dell'esenzione, il messaggio, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cioè tutti i possibili avventori dell'esercizio commerciale), deve essere percepibile da chi, in quanto già all'interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto (o fruitore dello specifico servizio ivi prestato).
L'interpretazione letterale della norma in esame porta dunque a ritenere applicabile l'esenzione solo nelle ipotesi di realizzazione della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita tanto dell'attività pubblicizzata quanto dell'attività di pubblicizzazione. Ne deriva che l'esenzione non può trovare applicazione nel caso in cui il messaggio pubblicitario sia apposto su carrelli destinati a circolare anche all'esterno dei locali dove si commercializzano i beni pubblicizzati.