Amministratori

Concessioni demaniali illegittime se affidate senza gara

Il Tar Campania gioca d'anticipo con il legislatore e attua i principi sanciti dall'Adunanza plenaria nel novembre scorso

di Amedeo Di Filippo

Depositata la sentenza n. 913/2022 con cui la sezione di Salerno del Tar Campania ha dichiarato illegittima la concessione di un'area demaniale marittima adottata senza espletamento di gara a evidenza pubblica, che gioca d'anticipo con il legislatore e attua i principi sanciti dall'Adunanza plenaria nel novembre scorso.

Le concessioni demaniali
Le norme legislative nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario e pertanto non devono essere applicate. È il principio sancito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze "gemelle" nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, che hanno avuto origine dal decreto n. 160/2021 con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso la questione della proroga al 31 dicembre 2033 della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, chiedendo se sia doverosa o meno la disapplicazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 145/2018 e dell'articolo 182, comma 2, del Dl 34/2020 che impediscono alle amministrazioni di avviare a carico dei concessionari che intendono proseguire l'attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale i procedimenti per la devoluzione delle opere non amovibili per il rilascio o l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione.

I principi
Nel frattempo sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 6 luglio 2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme del Friuli-Venezia Giulia che, considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, hanno esteso al 31 dicembre 2033 la validità delle concessioni. La pronuncia della Consulta si è appuntata sull'aspetto della competenza legislativa, che rimane in capo allo Stato e non può essere ulteriormente determinata dalle regioni, ma sulla proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali si era espressa la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza 14 luglio 2016 in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ha rilevato come la normativa eurounitaria osti a una misura nazionale che preveda la proroga automatica senza una procedura di selezione tra i potenziali candidati.
Alla luce di questo contesto, l'Adunanza plenaria ha enunciato tre principi di diritto: 1) le norme legislative nazionali che dispongano la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario e pertanto non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pa; 2) ancorché siano intervenuti atti di proroga, deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; 3) al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere e di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, le concessioni in essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Ue.

La nuova sentenza
Con la sentenza n. 913/2022, il Tar Campania ha valutato il ricorso presentato da alcuni proprietari di villette e appartamenti dai quali hanno da sempre avuto accesso diretto alla spiaggia libera; il comune ha pubblicato un avviso col quale rendeva noto che un operatore economico aveva presentato istanza di rilascio di una concessione demaniale per tutto il periodo estivo per l'apposizione di ombrelloni e lettini; ha poi adottato la relativa concessione demaniale. I ricorrenti hanno lamentato il difetto e la carenza di istruttoria e di motivazione e la mancata comparazione degli interessi. Il ricorso è stato dichiarato fondato in ragione della giurisprudenza sopra ricordata secondo cui la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative, affermano i giudici parafrasando la giurisprudenza europea e citando le due sentenze dell'Adunanza plenaria del 2021, deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio, subordinando il rilascio all'espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica, in quanto hanno come oggetto beni economicamente contendibili, limitati nel numero e nell'estensione che, pertanto, possono essere dati in concessione ai privati a scopi imprenditoriali solo attraverso un confronto concorrenziale governato dai principi generali relativi ai contratti pubblici.

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