Amministratori

É nulla la delibera del consiglio comunale che «rinvia» alle dichiarazioni dei consiglieri

La motivazione non può essere costituita dalla mera trascrizione del dibattito e della votazione finale

di Pietro Verna

La motivazione della delibera del consiglio comunale non può essere costituita dalla mera trascrizione del dibattito e della votazione finale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l'articolo 3, comma 2, della legge 241/1990 secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Lo ha stabilito il Tar Emilia Romagna (sentenza n. 270 del 2023) che ha annullato la delibera con la quale un consiglio comunale, in base alle sole opinioni dei suoi componenti, aveva negato l'approvazione di una variante al piano regolatore generale correlata alla presentazione di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo, presentato ai sensi dell'articolo 53 della legge della Regione Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).

I ricorrenti avevano impugnato la delibera sostenendo che le opinioni dei consiglieri erano risultate «non sempre allineate tra loro e soprattutto non in grado di integrare un'omogenea, solida e comprensibile motivazione» e che gli atti prodromici all'adozione della delibera ( tra cui «il verbale di conclusione positiva della conferenza di servizi» e «l'approvazione finale del progetto») lasciavano ragionevolmente presagire che il consiglio comunale avrebbe approvato la variante allo strumento urbanistico. Tesi che ha colto nel segno. Il Tar ha confermato l'orientamento secondo cui:
• anche i provvedimenti amministrativi concernenti il diniego di proposte di strumenti urbanistici devono essere congruamente istruiti e motivati «con valutazione comparata degli interessi pubblici coinvolti in modo da consentire al richiedente di rendersi conto degli ostacoli, che si frappongano alla estrinsecazione del suo ius aedificandi» (Tar Calabria-Catanzaro, sentenza n. 30/2012);
• nel caso di determinazioni connotate da profili di natura prettamente giuridica piuttosto che da una generale valenza politica, il rinvio alle dichiarazioni di voto formulate dai consiglieri comunali non consente l' estrapolazione di una motivazione finale e di sintesi a supporto dell'atto ( Tar Lazio- Latina, sentenza n. 824/2013; Tar Lombardia- Milano, sentenza n. 248/2021);
• le dichiarazioni dei componenti il Consiglio comunale non possono integrare la motivazione dell'atto collegiale perché esse, pur essendo utili a illuminare le ragioni della scelta che si esprime nella votazione, «non possono costituire di per sé l'elemento essenziale di un provvedimento amministrativo che è la motivazione dell'atto, perché esprimono essenzialmente orientamenti personali dei singoli consiglieri che vi prendono parte e quindi rendono il senso della scelta deliberativa criptico, non trasparente e dunque inidoneo a dare contezza delle scelte amministrative adottate dall'organo collegiale» (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n.854/2011; Tar Sicilia- Catania, sentenza, n. 1104/2018),

rilevando che nel caso specie il Comune ha posto in essere «comportamenti suscettibili di generare nel privato un'aspettava, o meglio una fiducia, nella conseguente attività provvedimentale».

La pronuncia collide con l'orientamento secondo il quale la motivazione degli atti deliberativi collegiali «può legittimamente essere desunta dalle opinioni espresse dai singoli componenti dell'organo, le quali costituiscono esplicazione delle ragioni addotte per suffragare il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di ciascun affare sottoposto all'esame dell'organo collegiale: la votazione costituisce, infatti, strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, qual è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli membri per una più ponderata deliberazione» (Consiglio di Stato Sezione IV, sentenza n. 5236/2015; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, sentenza n.1279/2010; Tar Toscana, sentenza n. 1150/2014).

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