Amministratori

Accesso agli atti sanzionatori, il nome dell'agente che ha verbalizzato non va oscurato

Compresa la sede giudiziaria per far valere un eventuale risarcimento dei danni

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di Pietro Alessio Palumbo

Chi ha subito una sanzione amministrativa pecuniaria ha diritto di conoscere le generalità dell'agente accertatore. È di conseguenza illegittimo che l'amministrazione a seguito dell'istanza d'accesso trasmetta all'interessato i documenti "oscurando" il nominativo del funzionario che a conclusione dell'istruttoria ha sottoscritto i documenti.

Con la sentenza n. 2530/2022, il Consiglio di Stato ha precisato che l'accesso ai documenti con nome "in chiaro" del funzionario firmatario va garantito quando nell'istanza il cittadino abbia chiaramente manifestato l'intenzione di far valere le proprie ragioni dinanzi alle autorità preposte. Compresa la sede giudiziaria per far valere un eventuale risarcimento dei danni subiti a causa di errori od omissioni rinvenibili dai verbali d'accertamento. In tali situazioni e condizioni la conoscenza delle generalità dell'agente verbalizzante è infatti indispensabile sia per la verifica del possesso dei validi e regolari requisiti che abbiano autorizzato il funzionario all'esercizio del pubblico servizio e all'irrogazione di sanzioni; sia perché è in ogni caso necessario conoscere le generalità del destinatario a cui notificare gli atti di eventuali contenziosi e rivolgere la propria attività difensiva.

Nella vicenda il cittadino "multato" aveva dimostrato nell'istanza il proprio effettivo interesse a ricevere informazioni complete in quanto il contenuto degli atti richiesti, comprensivo delle generalità dell'agente verbalizzante, conteneva dati che direttamente o indirettamente lo riguardano. Il richiedente aveva inoltre dimostrato la sussistenza di un concreto legame tra il contenuto degli atti richiesti e la sua situazione; fornendo indicazioni realistiche sulla necessità di venire in possesso delle informazioni per la migliore tutela delle proprie ragioni; anche dinanzi alla Procura della Repubblica.

Secondo il Consiglio di Stato in tali circostanze non è possibile opporre la preminenza del "diritto alla riservatezza" del funzionario accertatore in ragione di un presunto coinvolgimento dei suoi dati sensibili; la cui conoscenza, ipoteticamente, potrebbe mettere a rischio l'incolumità dell'agente pubblico. In presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, e salvo limitate eccezioni, tutti i documenti amministrativi sono accessibili. Deve in ogni caso essere garantito al richiedente l'accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere nel miglior modo possibile i suoi diritti e interessi. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili l'accesso è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed eurounitaria sulla tutela della privacy. La mera afferenza dei documenti alla "identificazione" di chi ha proceduto all'accertamento della violazione amministrativa ed alla irrogazione della connessa sanzione non può determinare il rifiuto dell'accesso: di per sé non è infatti idonea a mettere in gioco la delicata categoria dei dati sensibili.

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