Accesso agli atti, valida l’istanza senza firma ma inviata con Pec
La regola è valida anche per le per istanze di candidatura di concorso e per ogni altra istanza inoltrata alla Pa
Secondo il Tar Basilicata (sentenza n. 564/2024) è valida l’istanza di accesso agli atti priva di firma del richiedente tuttavia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (Pec). Per il giudice amministrativo potentino ciò consente di ritenere – comunque - soddisfatto il requisito della apposizione della firma. E ciò a ben vedere vale non solo per le istanze di accesso ma anche per quelle di concorso e per ogni altra istanza inoltrata alla Pa.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica...
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