Amministratori

Accesso civico, via libera anche dopo il «no» a quello ordinario

Il cittadino può chiedere l'accesso civico generalizzato dopo essersi visto rigettare quello «tradizionale»

di Pietro Alessio Palumbo

Il cittadino può reiterare la richiesta di accesso agli atti e pretenderne riscontro solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, in ogni caso non segnalati nell'originaria istanza già rigettata dalla Pa. In tal caso il precedente diniego sebbene non impugnato davanti al Tar, non avrà alcun rilievo nelle valutazioni di possibile visone delle carte. Ma qualora non ricorrano tali elementi di "novità" e anzi il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza d'accesso o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, la Pa ben potrà limitarsi a ribadire la precedente decisione negativa. Non è infatti concepibile, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa e in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che una Pa sia tenuta "indefinitamente" a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda sottoporle senza addurre alcun diverso elemento.

Con la sentenza n. 3162/2021, il Consiglio di Stato ha chiarito che il cittadino può invece legittimamente inoltrare un'istanza di «accesso civico generalizzato» dopo essersi visto rigettare analoga istanza di «accesso tradizionale». In tal caso essendo diversi i presupposti soggettivi e oggettivi dei due istituti di trasparenza, l'eventuale nuovo diniego dell'ente destinatario non può basarsi sulla mera "conferma" del precedente «no», magari confortato dalla decorrenza dei termini per un possibile ricorso al Tar, dovendo invece l'amministrazione esaminare la nuova richiesta sotto la diversa prospettiva del controllo "democratico" e non "personale" del richiedente.

L'accesso civico generalizzato deve essere tenuto distinto dall'accesso tradizionale ai documenti. La finalità di quest'ultimo è infatti differente da quella sottesa all'accesso generalizzato. Nel caso dell'accesso "ordinario" è consentito un accesso in profondità ponendo i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative, oppositive, difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche di cui sono titolari.

Nel caso dell'accesso civico "generalizzato" le esigenze di controllo collettivo del cittadino consentono un accesso meno in profondità rispetto all'accesso tradizionale, ma più esteso, col fine di favorire il controllo democratico sull'utilizzo delle risorse pubbliche promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico. In altri termini il diritto di accesso civico generalizzato si configura quale diritto a «titolarità diffusa» potendo essere attivato «da chiunque». E infatti la relativa istanza neppure richiede motivazione. Le descritte differenze impongono di ritenere che due istanze d'accesso successive, la prima ordinaria, la seconda civica, non siano sovrapponibili sotto il profilo soggettivo e dei presupposti, con conseguente necessità da parte della Pa di esaminare la seconda quale differente richiesta, sebbene inoltrata dallo stesso cittadino e per i medesimi atti.

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