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Accesso vs Privacy, il consigliere può chiedere tutte le carte del Comune senza avvertire i controinteressati

Il consigliere rappresenta la comunità e può chiedere tutte le informazioni ritenute utili a svolgere il suo ruolo istituzionale

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di Pietro Alessio Palumbo

Il Consigliere comunale rappresenta la comunità locale. In questa veste ha la possibilità di chiedere agli uffici del Comune tutte le informazioni che ritenga necessarie o anche solo opportune al miglior espletamento del suo ruolo istituzionale. La più recente giurisprudenza ha messo in evidenza l'importanza di questa prerogativa considerandola un diritto talmente importante da rendere ininfluenti anche le esigenze di riservatezza delle persone presenti nelle carte da visionare. Il perno di questa impostazione gira sulla considerazione che il testo unico degli enti locali, se da un lato «sdogana» qualsiasi informazione il consigliere ritenga utile, dall'altro lo obbliga al più rigoroso segreto nei casi previsti dalla legge. Con la sentenza 3161/2021 il Consiglio di Stato si è inserito con decisione nel richiamato filone interpretativo di cui ha colto i riflessi in un aspetto ancora poco approfondito. Per palazzo Spada quando è in gioco il diritto democratico in parola le esigenze di riservatezza contano poco o nulla persino sul piano della tutela davanti a un giudice: se di fronte alla caparbia inerzia del Comune sulle sue richieste di visione, il consigliere si sente costretto a rivolgersi al Tar, anche in questo caso nessuna comunicazione va fatta ai possibili interessati alla riservatezza. Ciò che invece in caso di accesso agli atti da parte del semplice cittadino rende le richieste al giudice neppure ammissibili a giudizio.

Il Consigliere ha il diritto «incondizionato» di sapere
I consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto d'accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato. Ciò per permettere di valutare con consapevolezza l'operato dell'amministrazione; nonché per esprimere in riunione un «voto informato» e per promuovere le iniziative più appropriate per la comunità locale.

Nessuna notifica ai «controinteressati»
La natura del diritto di accesso dei consiglieri comunali quale «diritto soggettivo pubblico» con le prerogative allo stesso connesse comporta riflessi anche sul piano processuale. A ben vedere nella materia dell'accesso dei consiglieri comunali non è garantibile il contro-interesse all'accesso che fa capo al titolare del diritto alla riservatezza. Secondo il Consiglio di Stato, poiché il diritto di accesso del consigliere, nella disciplina del testo unico degli enti locali non contempla i vincoli e i limiti previsti dalla disciplina generale sull'accesso «ordinario» previsto dalla legge 241/1990, e in particolare quelli relativi alla privacy dei terzi, neppure in sede processuale assume rilievo la posizione di chi (casomai) voglia opporsi all'ostensione. Non è quindi configurabile la figura del «controinteressato» a cui notificare il ricorso. In altre parole a fronte dell'estensione contenutistica del diritto di accesso dei consiglieri che è strumentale alla stessa funzione pubblica dagli stessi svolta, anche in presenza di informazioni riservate, non assume alcun «peso» la volontà del titolare del diritto alla privacy.

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