Appalti

Progettazione, dalla Corte conti tre vincoli agli incarichi esterni

Per i magistrati contabili le attività devono avere adeguata copertura finanziaria

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di Corrado Mancini

È pur vero che il legislatore, con l'articolo 52, comma 1, lettera a), punto 4, del Dl 77/2021 convertito dalla legge 108/2021, ha prorogato a tutto il 2023 (già rinviato al 2021, con Dl 83/2020), la disposizione dell'articolo 1, comma 4, del Dl 32/2019, originariamente valida solamente per il biennio 2019-2020. Detta norma consente ai soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione la possibilità di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Queste opere vanno considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

La finalità del legislatore è chiaramente quella di dare la possibilità agli enti attuatori di disporre, pur nel rispetto dei principi di buona e sana amministrazione, di un "parco progetti" che permetta di accedere ai finanziamenti esterni, spesso non intercettati dalle amministrazioni pubbliche proprio per l'assenza anche di un livello minimo di progettazione cantierabile. La strategicità della disposizione derogatoria va nella direzione dell'accelerazione degli appalti, della crescita del sistema Paese e, sicuramente, al fine di far fronte alle notevoli sfide del Pnrr.

Ma la Corte dei conti, sezione regionale per la Lombardia, con la deliberazione n. 270/2021 avverte che «se il quadro normativo sopra delineato prevede, in deroga alle ordinarie disposizioni contabili, la possibilità di avviare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'opera nella sua interezza, di contro ciò deve avvenire nel rispetto di alcune regole di carattere generale, non oggetto di disapplicazione, da parte del legislatore».

In primo luogo, l'affidamento degli incarichi di progettazione, in conformità al suddetto decreto, deve trovare apposita copertura nei documenti contabili dell'ente.

Inoltre il conferimento degli incarichi esterni deve rispettare il principio di autosufficienza dell'amministrazione (autorganizzazione della Pa), che impone il potere/dovere del datore di lavoro pubblico di utilizzare le proprie risorse umane secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Gli affidamenti, quindi, devono ritenersi giuridicamente ammissibili, ove, motivatamente, la Pubblica amministrazione dimostri l'assenza e/o l'insufficienza di personale tecnico che possa, internamente, provvedere a tale progettazione, strumentale alla realizzazione dell'opera pubblica.

Altra condizione a cui è sottoposta l'amministrazione è che l'incarico di progettazione, pur dotato dell'adeguata copertura finanziaria, non sia fine a stesso, con le conseguenze erariali che ciò potrebbe comportare, ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari. Ciò quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile (Corte dei conti Sicilia, Sezione Appello, 24 novembre 2008 n. 364) determinata da comportamenti non rispettosi del più generale criterio di diligenza che deve sempre caratterizzare l'agire pubblico.

Quindi le Pa devono porre attenzione nell'affidamento di incarichi di progettazione, con particolare riguardo a quelli successivi al livello minimo richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, verificando che quest'ultime abbiano l'adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale e che sussista una ragionevole e probabile fattibilità, sia in termini tecnici che finanziari, e, inoltre, venga rispettato il principio di autosufficienza dell'amministrazione.

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