Amministratori

Affidamenti in house: dal frazionato all'indiretto, la Corte dei conti ricapitola condizioni e tipologie

Sempre subordinato alla preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta

di Corrado Mancini

Con la delibera n. 182/2021 (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 16 novembre), la Sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti offre un interessante e generale quadro della disciplina in materia di affidamenti in house dettata con il testo unico e in coordinamento con quella precedentemente introdotta dal Codice dei contratti pubblici.

Innanzitutto la Corte richiama le condizioni affinché un'amministrazione aggiudicatrice (o un ente aggiudicatore) possa affidare un appalto o una concessione mediante l'istituto dell'in house e, dunque, in via diretta, senza ricorrere alle procedure a evidenza pubblica, e cioè: a) l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando, dunque, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; b) oltre l'80 per cento delle attività del soggetto affidatario deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti a esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nel soggetto affidatario non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Con il Codice dei contratti pubblici e il Testo unico, proseguono i magistrati, sono state disciplinate, oltre al cosiddetto in house tradizionale, ulteriori tipologie di in house.
L'in house cosiddetto frazionato o pluripartecipato che si configura qualora il controllo sul soggetto affidatario è esercitato anche da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ricorrendo le seguenti condizioni: (i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; (ii) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; (iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

L'in house invertito o capovolto che si configura qualora il soggetto controllato, essendo a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione al soggetto controllante.

L'in house orizzontale che si configura qualora una persona giuridica controllata, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In altri termini, l'amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all'altro.

L'in house a cascata o indiretto che si configura qualora il controllo è esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo analogo su un ente che a sua volta controlla l'organismo in house cui viene concesso l'affidamento diretto da parte dell'amministrazione. Le Linee guida Anac n. 7, adottate in attuazione del Dlgs 50/2016 precisano, al paragrafo 6.3.5, che in caso di in house a cascata, l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo dell'Amministrazione A sulla società B e della società B sulla società C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti alla società C.

Infine, il Collegio ricorda come ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, oggetto anche di vari interventi della giurisprudenza amministrativa, l'affidamento in house sia subordinato alla previa valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e all'indicazione nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Ed evidenzia come la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 192, ha rilevato che «una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto … è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e … costituisce la risposta all'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali …».

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