Aggiudicatario senza requisiti? Si scorre la graduatoria senza «riscomodare» la commissione
La precisazione nella sentenza n. 8194/2021 del Tar Lazio
Il Tar Lazio, con la recente sentenza n. 8194/2021, chiarisce che in caso di decadenza/annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto per carenza sui requisiti , la stazione appaltante deve procedere con lo scorrimento della graduatoria senza riconvocare la commissione di gara.
Le censure
Il giudice capitolino viene chiamato a valutare della legittimità del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione per mancato possesso dei requisiti, in relazione ad una gara per la manutenzione del cimitero comunale e, più in generale, sul modus operandi seguito dalla stazione appaltante. Stazione appaltante che, dichiarata decaduta l'aggiudicazione procedeva con lo scorrimento della graduatoria aggiudicando l'appalto all'impresa successiva senza – e in questo si sostanzia la censura di illegittimità – procedere con la riconvocazione della commissione di gara.
Il ricorrente, in pratica, riteneva che il contesto creatosi era quello previsto dal comma 11 dell'articolo 77 del Codice dei contratti in cui si precisa che «in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione». Precisazione che il giudice, come si dirà non ha condiviso.
La sentenza
Nell'esame, in primo luogo, il giudice ritiene che non possano valere, per annullare il provvedimento di decadenza e successiva esclusione dalla procedura di gara, la prospettiva della richiesta del subappalto "postumo" che, in realtà, non solo risultava vietato dal capitolato d'appalto ma, già in fase di domanda, non risultava richiesto dall'appaltatore. L'operato della stazione appaltante, ovvero lo scorrimento della graduatoria, senza alcun coinvolgimento della commissione di gara viene ritenuto legittimo. La pretesa di far valere l'illegittimo scorrimento per violazione del comma 11 dell'articolo 77, si legge in sentenza, «non appare pertinente al caso di specie» in cui non si registra l'annullamento giudiziale dell'aggiudicazione ma, piuttosto, un mero ritiro/decadenza dell'assegnazione provvisoria dell'appalto in attesa della verifica positiva sui requisiti. Requisiti, appunto, che non risultavano totalmente posseduti dall'appaltatore interessato.
Più nel dettaglio, la stazione appaltante si trovava nella «cd. "quarta fase" della procedura di affidamento dei contratti pubblici», ovvero nella fase di verifica dei requisiti nei confronti dell'impresa risultata aggiudicataria, «rivelatasi, in realtà, non in grado di addivenire alla stipula del contratto e di svolgere il servizio oggetto dell'appalto nella sua completezza per mancanza di un requisito di esecuzione dello stesso».
Nel caso trattato quindi non si è verificato un autentico "rinnovo" della procedura. Il Rup (e gli appaltatori coinvolti) si trovavano ancora nell'ambito della stessa procedura di gara e, in particolare, in un momento in cui la stessa assegnazione non produce alcuna efficacia/effetto risultando condizionata all'esito positivo sul riscontro dei requisiti.È una fase, in pratica, quella dell'assegnazione non efficace che, semplicemente, abilita al successivo adempimento delle verifiche sull'aggiudicatario al fine di chiudere il momento pubblicistico ed aprire, fatto salvo il termine di stand still laddove di obbligatoria applicazione, la fase successiva della stipula del contratto.