Al Presidente del collegio dei revisori la maggiorazione del 50% del compenso rispetto ai componenti
L'incarico svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati
Al Presidente del collegio dei revisori spetta la maggiorazione del 50 per cento del compenso rispetto ai componenti. L'incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati, questa la sintesi della massima contenuta nel parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.
Il parere nasce dalla richiesta di un consigliere comunale che si è rivolto all'Ufficio con due quesiti, con il primo è stato chiesto se il Presidente possa essere nominato avendo già svolto due incarichi di revisione di cui uno presso il Comune e l'altro presso la società in house del comune; con il secondo per chiedere se il Presidente del collegio abbia diritto alla maggiorazione del 50% del compenso sebbene non indicata nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 sui compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali.
Con riferimento al primo quesito avente ad oggetto il divieto per i revisori di svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale, come prescritto nell'articolo 235, comma 1, del Decreto 267/2000 (Tuel), viene precisato nel parere che l'articolo 2, comma 1, del Decreto indica espressamente che «si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni». La disciplina dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è stata formulata in ossequio a tale elencazione, da tale elenco vengono estratti i nominativi dei revisori che saranno incaricati per lo svolgimento della funzione di revisione esclusivamente per detti enti locali.
La nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle società degli enti locali, anche a totale partecipazione e soggette a controllo analogo, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all'estrazione a sorte da parte della Prefettura dall'elenco dei revisori degli enti locali. Per tale ragione, l'incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati previsto dall'articolo 235, comma 1, del Decreto 267/2000.
A seguire viene affrontato il secondo quesito sul compenso. Richiamando l'articolo 241 del Decreto 267/2000 e il Dm 21 dicembre 2018, nel parere vengono messe in evidenza due considerazioni: la prima, che la struttura del compenso è tipizzata dal legislatore, nel senso che esiste un compenso base suscettibile di incrementi ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 241 commi 2 e 3, la seconda è che la quantificazione del compenso è parametrata a più criteri oggettivi e cioè la fascia demografica e le spese di funzionamento e di investimento. Circa la determinazione del compenso dell'organo di revisione economico-finanziaria, il comma 1 dell'articolo 241 del Decreto 267/2000 rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. Il successivo comma 4 prevede che: «Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento». Dunque, conclude il parere, il coordinato disposto delle predette disposizioni, tra loro non contrastanti, ma complementari, dispone l'obbligatorietà per l'ente locale di prevedere la maggiorazione del 50 per cento del compenso del Presidente rispetto ai componenti.
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di Alessandro Merciari (*) - Rubrica a cura di Anutel