Appalti

Anac: federazioni sportive fuori dal codice appalti se il contributo pubblico non è dominante

Per l'Autorità deve essere maggioritario il finanziamento da parte dello Stato per essere considerati enti pubblici

di Mau.S.

Le federazioni sportive non sono organismi di diritto pubblico se non risulta prevalente il finanziamento pubblico, e se non è dominante l'influenza pubblica, per esempio attraverso il Coni. Pertanto tali federazioni non sono sottoposte al codice degli appalti pubblici nell'utilizzo delle proprie risorse e nell'affidamento di incarichi di appalto o acquisto di beni e di servizi. Si comportano, cioè, come un qualunque ente di diritto privato.
Lo chiarisce l'Anac ribadendo quanto stabilito precedentemente a proposito della Federazione italiana sport equestri (Fise). Questa volta a rivolgersi all'Autorità è stata la Federazione motociclistica italiana.

Con un Atto del Presidente inviato il 18 gennaio 2023 alla Federazione motociclistica italiana, Anac ricorda che un organismo di diritto pubblico deve avere tre requisiti: essere stato istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e non di carattere industriale o commerciale; essere dotato di personalità giuridica; la sua attività deve essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Le federazioni sportive nazionali sono in possesso dei primi due requisiti. Per quanto riguarda il terzo, quello della dominanza pubblica, Anac esclude che il complesso dei pareri esercitati dal Coni nei confronti delle Federazioni nazionali possa tradursi nella imposizione di regole che comprimano l'autonomia di gestione interna. Il potere del Coni si traduce nell'imposizione di regole generali relative all'organizzazione sportiva nella sua dimensione pubblica ma non consente un intervento diretto e attivo nell'attività di gestione tale da poter influire sulle decisioni in materia di appalti.

L'Autorità ricorda che sia la giustizia amministrativa che la Corte dei Conti hanno ampiamente esaminato i rapporti tra Coni e federazioni sportive nazionali escludendo che il Coni influisca in modo preponderante sulla politica generale o sul programma dell'ente. Il Coni è un soggetto preposto essenzialmente a una funzione di regolazione e coordinamento, il cui potere di controllo è limitato ai settori di regolare svolgimento delle competizioni, della preparazione olimpica, dell'attività sportiva di alto livello e in alcuni casi dell'uso dei contributi finanziari senza che ciò possa influenzare le decisioni delle Federazioni sugli appalti pubblici.

Quindi, deve essere maggioritario il finanziamento da parte dello Stato per essere considerati enti pubblici. Se le entrate privatistiche delle quote associative (comprensive di tesseramento, sponsorizzazioni, quote di affiliazione e di iscrizione a gare) risultano superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi, non si può parlare di "ente pubblico". Pertanto l'utilizzo di tali risorse non deve rispondere a norme pubbliche, ma è deliberato in autonomia dalla federazione come un qualsiasi ente privato.In secondo luogo, è necessario verificare se vi è influenza pubblica dominante. Per questo motivo federazioni sportive e enti del terzo settore che soddisfano tali prerequisiti sono da considerarsi enti privati. Così la loro attività di promozione, sviluppo e svolgimento dell'attività sportiva si svolge in ambito di diritto privato, pur avendo la loro azione un carattere di interesse generale e valenza pubblicistica. E le loro decisioni avvengono all'interno di una propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.

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