Appalti

Anac: illegittimo il bando che separa i costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso

di Mauro Salerno

Non è regolare il bando di gara che separa il costo della manodopera dall’importo del contratto suscettibile di ribasso. È la conclusione a cui arriva l’Anac, rispondendo alla richiesta di un parere di precontenzioso.

Al centro della questione l’operato di una stazione appaltante che ha deciso di indicare nel bando l’importo del costo della manodopera come importo scorporato e non soggetto al ribasso (come gli oneri di sicurezza). In questo modo le imprese partecipanti si erano sentite libere di non indicare nelle singole offerte la stima del proprio costo della manodopera (e i documenti di gara non prevedevano di fatto quest’obbligo). Tutte tranne una che per questo motivo ha contestato la scelta dell’ente di non escludere tutti gli altri concorrenti.

Nel parere l’Anac si sofferma sulla scelta della stazione appaltante di indicare i costi della manodopera come costo non ribassabile. L’Autorità boccia questa impostazione. Innanzitutto per l’Anac è sbagliato considerare «il costo della manodopera quale importo certo ed invariabile, prefissato dalla stazione appaltante», perché norme e giurisprudenza prevedono che o «nulla vieta di formulare un'offerta con costi della manodopera inferiori a quelli indicati nelle tabelle ministeriali (sulla base delle quali la stazione appaltante costruisce il quadro economico dell'appalto), sia pure nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi e fatta salva la verifica di congruità della stazione appaltante».

Allo stesso modo, si legge ancora nel parere «non è corretto che il costo della manodopera venga scorporato dall'importo assoggettato a ribasso» perché il codice appalti «indica soltanto gli oneri per la sicurezza quali importi da scorporare dall'importo soggetto a ribasso». Nel sistema delineato dal nuovo codice, si legge ancora « il costo del lavoro, da costo incomprimibile da non assoggettare al mercato, è divenuto componente dell'offerta soggetta a verifica di congruità. Pertanto, l'esclusione ex ante dal ribasso dell'importo del costo del lavoro, previamente determinato dall'amministrazione, collide con il principio di libera concorrenza».

Nel caso esaminato dall’Autorità, dunque, «la stazione appaltante ha operato nella presunzione che tutti i concorrenti che non hanno indicato i propri costi della manodopera facessero propria la stima indicata nei documenti di gara, senza peraltro avere la prova che ciò sia avvenuto effettivamente e comunque operando una forzatura delle norme».

Per completezza va detto anche che il parere censura anche l’operato dell’impresa che aveva indicato con la propria offerta soltanto il valore orario del costo della manodopera applicabile per ciascuna qualifica di lavoratore, senza indicare un importo complessivo. Comportamento bocciato perché, conclude Cantone, «il concorrente deve indicare in offerta deve dare evidenza delle unità di personale da impiegare, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni previste dal Ccnl di riferimento»

Il parere dell’Anac

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