Fisco e contabilità

Ancora incertezza sul taglio Irap per gli enti non commerciali

L'esonero dal versamento del saldo e del primo acconto Irap è previsto dall'articolo 24 del decreto legge 34/2020

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di Domenico Luddeni

La circolare n. 25/E/2020, pubblicata per chiarire alcune disposizioni del Dl 34/2020 al punto 1.1, risponde a un quesito sull'esonero soggettivo dal versamento del saldo e del primo acconto Irap previsto dall'articolo 24 del decreto generando confusione e ingiustificato allarmismo tra gli enti pubblici che svolgono anche attività commerciali.

Nel quesito si chiede «di chiarire se le previsioni dettate dall'articolo 24 si applichino anche agli enti non commerciali». La circolare, nel richiamare il testo dell'articolo 24, sottolinea l'esclusione soggettiva prevista dal comma 2 che recita «il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (omissis)». Inoltre la circolare richiama un passaggio della relazione illustrativa all'articolo 24 del decreto 34/2020 che espressamente dice: «L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici».

Nonostante la gerarchia delle fonti ci consentirebbe di ignorare quanto scritto nella relazione illustrativa, se in contrasto con la norma, come sembrerebbe a una prima lettura, è opportuno ricondurre l'affermazione della relazione al dettato normativo, interpretandola intendendo che l'applicazione della norma è esclusa, tra gli altri, per le amministrazioni e gli enti pubblici che determinano il valore della produzione netta(articolo 10-bis del Dlgs 446/1997). Infatti analizziamo l'articolo 10 bis del Dlgs 446/1997 con i suoi due commi: il primo stabilisce che la base imponibile Irap per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), pubbliche amministrazioni e altri, è fissata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir, dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del Tuir nonchè per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81 del Tuir, il cosiddetto «metodo retributivo».

Mentre il comma 2 consente agli enti sopracitati, quando esercitino anche attività commerciali, di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le disposizioni dell'articolo 5, che individua le regole di determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali. Di conseguenza gli enti pubblici che decidono di applicare il metodo retributivo secondo l'articolo 10 bis del Dlgs 446/1997 sono esclusi dal beneficio di cui all'articolo 24 del Dl 34/2020 (anche per la ragione pratica di non riuscire a individuare saldo 2019 e primo acconto 2020, posto che il metodo retributivo prevede versamenti mensili), mentre gli enti che, esercitando anche attività commerciali, decidono, per queste ultime, di applicare il metodo di determinazione del valore della produzione netta secondo l'articolo 5 del Dlgs 446/1997, avvalendosi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10-bis, rientreranno pienamente nell'applicazione dell'articolo 24 del dl 34/2020 in quanto, nell'applicare il metodo di determinazione del valore della produzione netta "commerciale" essi si collocano nell'articolo 5 del Dlgs 446/1997, al pari di qualunque società di capitali o ente commerciale, con l'obbligo di adottare modalità e termini di versamento dell'imposta identici godendo, quindi, di quanto previsto dall'articolo 24 del Dl 34/2020.

Se il legislatore avesse voluto escludere dal beneficio previsto dall'articolo 24 del Dl 34/2020 i soggetti pubblici tout court avrebbe fatto riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma e-bis, del Dlgs 446/1997, fugando ogni dubbio a riguardo.

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