Fisco e contabilità

Anticipazioni di cassa, ultimi giorni per il via libera

A fine anno scatta l'obbligo di notifica al tesoriere delle deliberazioni sulla possibilità di ricorrervi

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di Anna Guiducci

Scatta a fine anno l'obbligo di notifica al tesoriere delle deliberazioni con le quali si dispone la possibilità di ricorso durante l'esercizio successivo all'anticipazione di cassa o all'utilizzo delle somme a specifica destinazione. L'articolo 222 Tuel dispone infatti l'obbligo, in capo al tesoriere, di concedere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi (cinque dodicesimi nel triennio 2020/22) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. L' anticipazione opera alla stregua di un normale scoperto di conto corrente, nel senso che si estingue automaticamente (a seguito di riscossioni sufficienti a formare corrispondenti disponibilità di cassa) ed è riaccesa al ripresentarsi di nuovo fabbisogno. Gli interessi a carico dell'ente decorrono dal momento dell'effettivo utilizzo di somme da parte dell'ente.

In caso di tensioni di liquidità, l'articolo 195 Tuel stabilisce poi che gli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, Tuel, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Anche l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta e viene deliberato in termini generali prima dell'inizio di ciascun esercizio e attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e determina l'obbligo in capo al tesoriere di ricostituirne la consistenza con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

La gestione dei vincoli di cassa impone il rispetto delle modalità gestionali previste al paragrafo 10 del principio applicato della contabilità finanziaria. In caso di insufficienza dei fondi liberi, il tesoriere è tenuto ad utilizzare automaticamente, fino a concorrenza dell'importo quantificato dall'ente, le risorse vincolate per il pagamento di spese correnti, determinando la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che vengono trasmesse a Siope utilizzando gli appositi codici provvisori. A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro. Anche il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, che vengono trasmessi a Siope utilizzando gli appositi codici provvisori.

L'equilibrio di cassa, quale componente dell'equilibrio finanziario complessivo, incide pesantemente sulla gestione dell'ente locale. L'articolo 166 Tuel stabilisce ad esempio che l'importo minimo del fondo di riserva deve essere incrementato dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio nel caso in cui in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel. La metà di tale quota minima deve poi essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è condizionato al rispetto delle ordinarie modalità di gestione dei vincoli di cassa. L'articolo 187, comma 3-bis, Tuel stabilisce infatti che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 Tuel, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 Tuel.

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