Fisco e contabilità

Antiriciclaggio, le modifiche alla normativa non invogliano le Pa

Il Dlgs 90/2017 ha riscritto le regole: gli uffici pubblici non sono più formalmente inclusi nel novero dei soggetti obbligati

di Corrado Mancini

L'Unità di informazione finanziaria, nel contesto del periodico approfondimento condotto sui Quaderni dell'antiriciclaggio evidenzia un contributo estremamente esiguo delle Pubbliche amministrazioni italiane nel sistema di prevenzione del riciclaggio (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 28 settembre).

Ciò nonostante il Dlgs 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, abbia introdotto rilevanti modifiche al Dlgs 231/2007 e ridefinito il perimetro e il ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione, sostituendo integralmente l'articolo 10 con una disposizione specificamente intitolata "Pubbliche amministrazioni".

All'esito di questa revisione, gli uffici pubblici non sono più formalmente inclusi nel novero dei soggetti obbligati, ma sono comunque chiamati a fornire un contributo attivo al sistema, mediante la "comunicazione" alla Uif di «dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale».

Pur avendo collocato le pubbliche amministrazioni su un piano diverso rispetto ai soggetti obbligati, il legislatore non ha quindi disconosciuto l'importante apporto che queste ultime possono dare al sistema antiriciclaggio.

Questa scelta di fondo è stata mantenuta anche a seguito del Dlgs 4 ottobre 2019 n. 125, di recepimento della quinta Direttiva AML il quale introduce un chiarimento in ordine al processo di analisi e sviluppo delle "comunicazioni" delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento all'attuale quadro normativo il sistema antiriciclaggio poggia su un apparato piuttosto articolato e complesso di autorità pubbliche che, in virtù della propria attività istituzionale, svolgono compiti specifici in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In base all'articolo 12, comma 2, del Dlgs 231/2007, le amministrazioni e gli organismi interessati sono tenuti a informare la Uif di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 231/2007, i doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di:
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il legislatore ha ritenuto i procedimenti amministrativi elencati, anche in ragione del rilevante legame che essi comportano tra l'amministrazione competente e l'economia e il mercato, maggiormente esposti a rischi di illecito.

Infine vi è da evidenziare come lo stesso decreto antiriciclaggio contenga, all'articolo 1, comma 2, lettera hh), una propria definizione di pubbliche amministrazioni, che include: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni , gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea e i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

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