Appalti

Appalti e ritenute, l'oggetto non deve essere confuso con i beni strumentali che servono a eseguire il contratto

È questo il senso della risposta a consulenza giuridica numero 1 del 2021, pubblicata dall’agenzia delle Entrate

L’oggetto del contratto di appalto non deve essere confuso con i beni strumentali che servono a eseguire il contratto. È questo il senso della risposta a consulenza giuridica numero 1 del 2021, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate, per affrontare una questione in materia di verifiche sull’esecuzione delle ritenute negli appalti ad alta intensità di manodopera.

La domanda arriva da un’associazione che riscontra «la carenza di sufficienti chiarimenti sull’applicazione del criterio di strumentalità relativo all’utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all’interno di un contratto per l’affidamento a terzi di opere e servizi».

Per chiarire la domanda, bisogna ricordare che l’articolo 4 del Dl 124/2019 ha introdotto una serie di nuovi adempimenti in materia di ritenute e appalti: riguardano committenti che affidino a imprese contratti di importo superiore a 200mila euro. Queste attività a prevalente utilizzo di manodopera devono svolgersi «presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma».

Proprio la definizione di bene strumentale è stata oggetto di diverse interpretazioni. La circolare 1/E del 2020 ha spiegato che questi beni sono «ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali». Inoltre, va considerato che «l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità».

Su questo, l’Agenzia invita a non confondere l’oggetto dell’appalto con il bene strumentale: solo nel caso in cui l’impresa utilizzi beni strumentali del committente scatta la tagliola. Il committente, nel quesito sottoposto alle Entrate, «risulta essere proprietario di beni» che si configurano, invece, come oggetto dell’appalto che è svolto presso la sua struttura produttiva, nella quale è chiamata a intervenire e operare l’impresa appaltatrice.

«Il requisito di cui si tratta, pertanto, - conclude l’agenzia delle Entrate - dovrà essere valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro». Ad esempio, «l’attrezzatura necessaria» per svolgere l’appalto o eventuali mezzi di trasporto all’interno dell’impianto dove si interviene.

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