Appalti

Appalti sottosoglia, il Dl Semplificazioni spinge verso l'affidamento diretto «puro»

L'articolo 51 non rende necessario il confronto tra i preventive e rafforza la procedura emergenziale

di Stefano Usai

Il DL 77/2021, ed in particolare l'articolo 51, comma 1, lett. a) punto 2.1, modifica, tra gli altri, la norma sull'affidamento diretto sia, limitatamente a beni e servizi (compresi i servizi tecnici), sotto il profilo dell'importo spostando la micro soglia dai 75mila euro fino ai 139mila euro (per importi inferiori) ma, soprattutto, nella sua formulazione.

L'affidamento diretto
La nuova formulazione se, da un lato, conferma la volontà già espressa nel DL 76/2020 di introdurre una fattispecie di affidamento diretto "puro", ovvero senza la necessità di alcun confronto tra preventivi, d'altra parte sembra, con il DL 77/2021, addirittura rafforzare la procedura emergenziale. Con la nuova riscrittura, il DL 77/2021 riproduce solo in parte la formulazione dell'affidamento diretto contenuta nella lettera a) dell'articolo 36, comma 2, norma derogabile nel periodo emergenziale. Periodo ora, sempre per effetto del DL 77/2021 esteso visto che le procedure semplificate, e le altre semplificazioni previste nel DL 76/2020 (al netto della previsione del comma 4, art. 2), sono utilizzabili se la determina a contrarre venisse adottata entro il 30 giugno 2023.

L'attuale formulazione prevede che nell'ambito di beni/servizi, infra 139mila euro e per lavori, infra 150mila euro le amministrazioni «procedono» con l'affidamento diretto. «In tali casi - prosegue la norma - la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». La norma codicistica, invece, oltre a far salva la possibilità di procedere secondo il modulo ad evidenza pubblica precisa che all'affidamento diretto si può giungere «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici».

La previsione, quindi, entrata in vigore il 1° giugno sembra sostanziare un rafforzamento della fattispecie, laddove puntualizza che nel range di importo predetto («in tali casi») la stazione appaltante procede anche senza imbastire un confronto tra operatori economici. Dando conto, pertanto, di una lettura funzionale agli obiettivi di carattere nazionale della ripresa economica del post covid e della velocizzazione/incentivazione degli investimenti, così come il DL 76/2020 ha imposto l'affidamento diretto, nel DL 77/2021 sembra di poter leggere anche il suggerimento istruttorio al RUP, ulteriore, secondo cui l'affidamento diretto «emergenziale» non possa che realizzarsi senza confronto/competizione (informale). Affermazione che, del resto, rende l'essenza reale dell'affidamento diretto che, per ciò stesso, non può che essere "puro" e realizzarsi senza confronto.

Ulteriori elementi
Una lettura, nel senso del rafforzamento della fattispecie si può, probabilmente, leggere anche in relazione all'articolo 53 del DL 77/2021 (con riferimento all'acquisizione di beni/servizi strumentali ad appalti del Pnrr). Nel caso di specie, il legislatore ha introdotto una disciplina eccezionale ammettendo l'affidamento diretto fino all'intero sotto soglia comunitario. Pareggiando, si potrebbe dire, le prerogative dell'amministrazione centrali (la cui soglia si fissa, in 139mila euro) e le amministrazioni "periferiche" (la cui soglia si situa, sempre per beni/servizi nei 214mila euro). La previsione della rilevanza dell'affidamento diretto per l'intero sotto soglia, per acquisizione di beni/servizi informatici strumentali ad appalti del Pnrr, trova una importante conferma nel dossier degli uffici legislativi che accompagnano il DL 77/2021. In sede di illustrazione della norma, infatti, si legge, che l'articolo 53, «prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria».

L'affidamento diretto sarebbe, in sostanza, il procedimento principale nell'ambito sotto soglia per queste specifiche acquisizioni (nel periodo emergenziale fino al 31 dicembre 2026). Da notare che per fissare il tempo di applicazione della norma, anche in questo caso, il legislatore sceglie di riferirsi all'atto di avvio del procedimento (la determina a contrarre) e non all'atto che avvia la procedura. Per l'applicazione pratica di queste norme sembrano realmente rilevante, sotto il profilo istruttorio per il Rup, le indicazioni che provengono dal Mims (tra gli altri il parere 893/2021) secondo cui le norme "emergenziali" non possono essere intese come meramente "facoltative" ovvero rimesse alla discrezionalità (non tecnica) del Rup ma lo scostamento è comunque possibile con suggerimento (allo stesso Rup) di specificare, nella determina a contrarre, una motivazione che ha, evidentemente, una valenza interna e non esterna ovvero ai fini della legittimità degli atti adottati. La "nuova" fattispecie trova un temperamento – peraltro già nel comma 1 dell'articolo 36 del Codice che è norma non derogabile – nella necessità di rispettare i principi di cui all'articolo 30 del Codice.

La determina unica
Pur con il DL 77/2021 rimane ferma, e viene ribadita con l'ulteriore estensione temporale, la possibilità di effettuare l'assegnazione diretta dell'appalto con il c.d. atto unico ovvero con una unica determinazione che contenga gli elementi classici della determina di affidamento ovvero, tra gli altri, l'indicazione dell'affidatario. Si tratta, quindi, di una determina che si situa "a valle" del procedimento amministrativo (prevista all'articolo 32 del Codice, secondo periodo) che non appare perfettamente coerente con i classici passaggi contabili che prevedono una previa assunzione della prenotazione di impegno di spesa (e quindi della determina a contrarre) che si situa "a monte" del procedimento amministrativo.

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