Appalti

Appalti, tempi stretti anche per il sopralluogo

Un complesso quadro normativo con modifiche a efficacia limitata al 31 luglio 2021 ma anche permanenti

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di Alberto Barbiero

Le amministrazioni devono gestire le procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici tenendo conto delle numerose disposizioni derogatorie e acceleratorie del decreto semplificazioni. L'articolato quadro normativo stabilisce sia elementi con efficacia temporale limitata al 31 luglio 2021 sia modifiche permanenti al Dlgs 50/2016, che hanno riflessi sulla gestione dell'ammissione degli operatori economici.

Il primo pacchetto di norme, riferito in particolare alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, focalizza l'attenzione sul sopralluogo (che deve essere previsto come obbligatorio solo quando effettivamente necessario) e stabilisce l'applicazione in via generale dei termini ridotti per ragioni d'urgenza nelle procedure aperte e ristrette.

Nell'impostazione delle procedure, le amministrazioni devono considerare anche l'obbligo di adeguare i costi della sicurezza alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, con relativa reimpostazione del quadro economico e, in caso di gare aggiudicate, con utilizzo delle somme a disposizione e degli eventuali ribassi d'asta.

Le modifiche al codice dei contratti pubblici comprendono anzitutto la riformulazione del comma 4 dell'articolo 80, con l'individuazione dell'irregolarità contributiva e fiscale non definitivamente accertata come causa di esclusione dalle procedure selettive, quando dimostrabile dalla stazione appaltante: la norma riprende una previsione già inserita lo scorso anno nello Sblocca-cantieri e poi stralciata per le difficoltà applicative.

Una sostanziale innovazione risulta invece nell'articolo 83, con la specificazione dei parametri per la valutazione dell'adeguatezza della polizza assicurativa, quando utilizzata come requisito di capacità economico-finanziaria, rapportati al valore dell'appalto.

Il decreto Semplificazioni allunga inoltre sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni a efficacia temporanea dell'articolo 1 della legge 55/2019, per cui sino a quella data, in relazione allo sviluppo delle procedure di affidamento, i Comuni non capoluogo non hanno obbligo di fare ricorso ai modelli di aggregazione e tutte le stazioni appaltanti possono nominare i componenti della commissione giudicatrice (nelle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa) senza dover ricorrere all'albo degli esperti tenuto da Anac.

Nella fase successiva all'aggiudicazione, le disposizioni del decreto semplificano temporaneamente (sino al 31 luglio 2021) le procedure relative all'acquisizione della documentazione antimafia, introducendo l'informativa liberatoria provvisoria, che viene rilasciata immediatamente, sulla base della consultazione delle banche dati nazionali, a condizione che non emergano situazioni particolari a carico dell'operatore economico interessato. Peraltro, qualora gli accertamenti successivi alla stipula del contratto evidenzino criticità specifiche in relazione alle misure di sicurezza e di prevenzione, le amministrazioni hanno l'obbligo di recedere dal rapporto con l'appaltatore.

Il decreto prevede peraltro un ampiamento dell'utilizzo dei protocolli di legalità, che possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza nazionale e con associazioni di categoria, ma che possono anche prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

Nel novero delle modifiche permanenti al codice dei contratti pubblici rientra la riformulazione di alcune parti dell'articolo 32 che determina ora l'obbligo di stipula del contratto entro sessanta giorni, rispetto al quale rimane la possibilità di concordare un termine differente con l'aggiudicatario, tuttavia dovendolo ora collegare a una specifica motivazione, che dimostri come tale soluzione sia giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Le stazioni appaltanti devono quindi adeguare i bandi, i disciplinari e le lettere di invito, specificando in particolare le disposizioni che incidono sulle procedure e organizzando le operazioni di gara (e quelle successive all'aggiudicazione) in base alle nuove norme.

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