Appalti

Appalti,va a regime la possibilità di aumentare l'anticipazione fino al 30%

Il nuovo codice prevede anche la possibilità di diluire il pagamento per singola annualità nel caso di contratti pluriennali

di Stefano Usai

Il nuovo codice, con l'articolo 125 (comma 1) prevede, accanto alla anticipazione obbligatoria anche quella facoltativa che può essere stabilita, nei documenti di gara, dalla stazione appaltante disciplinando una nuova modalità di liquidazione, nei contratti pluriennali, distinta per annualità.

L'ancipazione sul prezzo del contratto
Il nuovo codice registra importanti novità anche in tema di anticipazione sul prezzo del contratto rispetto al Codice del 2016. In questo si prevede una specifica disciplina nel comma 18 dell'articolo 35 e nel comma 4-bis dell'articolo 159 (per appalti relativi ai settori della difesa e sicurezza). Norma, quest'ultima innestata dall'articolo 47 della legge 58/2019. L'ordinamento, però conosceva (vista la sua applicabilità per procedure avviate fino al 31 dicembre 2022) anche l'ipotesi della c.d. anticipazione facoltativa ovvero la possibilità di incrementare la percentuale del 20% fino al 30 come previsto nel Dl 34/2020. Anticipazione (proprio perché facoltativa), quindi, che non sostanzia un autentico diritto per l'appaltatore (come invece la fattispecie codicistica) stante la possibilità di una sua previsione rimessa ad una valutazione e scelta della stazione appaltante nei limiti dei fondi a disposizione per l'intervento. Le due ipotesi, pertanto, sono nettamente distinte e la seconda (l'anticipazione facoltativa) non è più applicabile per le nuove procedure avviate post 31 dicembre 2022.

La novità è che il nuovo codice, con l'articolo 125 prevede entrambe le fattispecie con una importante possibilità di "diluire" il pagamento dell'anticipazione, almeno per i contratti pluriennali, nelle diverse annualità in cui si struttura il cronoprogramma di spesa in modo da rendere maggiormente sostenibile l'esposizione finanziaria (si pensi a contratti pluriennali di rilevante importo) per le stazioni appaltanti. Motivazione, quest'ultima, che era alla base dell'intervento innestato con il comma 4-bis dell'articolo 159 del Codice del 2016.

La novità del nuovo codice
Con l'articolo 125, comma 1, il legislatore generalizza la dinamica del pagamento, circa l'anticipazione obbligatoria, già prevista nell'articolo 159, comma 4-bis (applicabile, però in base a tale norma, esclusivamente ai contratti dei settori della difesa e della sicurezza che avessero durata superiore a tre anni). In questo modo, il nuovo impianto normativo fornisce quella certezza sulla possibilità di "rateizzare" (in realtà diluire) i pagamenti secondo il cronoprogramma di spesa previsto per le forniture e per i servizi evitando una esposizione – come nell'attualità – totalmente ricadente nel primo anno di contratto. È nota infatti la sostenuta impossibilità di rateizzare il pagamento dell'anticipazione obbligatoria come anche affermato dall'Anac con il parere n. 325/2022.

La stessa autorità, evidenziando le possibili difficoltà della stazione appaltante, ha però – con lo stesso parere – ammesso la possibilità di una successiva pattuizione sulle modalità di pagamento non escludendo un accordo tra le parti «in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto». Ciò consentirebbe, sempre secondo il parere citato, «da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l'impegno di spesa iniziale, e dall'altro, all'operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull'anticipazione».

Gli estensori del nuovo codice hanno considerato, evidentemente, questa problematica prevedendo espressamente, in primo luogo, accanto all'anticipazione obbligatoria (pari, come ora, al 20% sul valore del contratto) da corrispondere entro 15 giorni « dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza», la possibilità dell'anticipazione facoltativa da prevedersi nei documenti di gara (anticipazione fino al 30%) con pagamento, nel caso di contratti pluriennali, calibrati sulle varie annualità (e non prevedendo, pertanto, un unico pagamento).

In questo senso, il quarto periodo del comma in commento, prevede che «per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni».

Ciò consente, come detto, di diluire il pagamento per contratti pluriennali senza necessità che la stazione appaltante sia onerata di recuperare l'intero importo dell'anticipazione fin dal primo anno di contratto. La parte conclusiva del comma, dopo che il terzo periodo precisa che le disposizioni sull'anticipazione non si applicano «ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14», ribadisce quanto già noto ovvero che l'erogazione dell'anticipazione rimane subordinata «alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione». L'importo della garanzia andrà «gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti». Il beneficiario decade dai benefici dell'anticipazione ed ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto, con gli interessi legali che decorrono dalla data di erogazione dell'anticipazione, «se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali».

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