Amministratori

Appartiene al dirigente la competenza delle ordinanze comunali per fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie

di Guido Befani

Compete al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 , Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente cioè la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse. È quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza 18 giugno 2020, n. 2475.

L’approfondimento
Il Tar Napoli è intervenuto rilevando l’incompetenza del Sindaco ad adottare, in luogo del dirigente, un’ordinanza di sgombero di un immobile, in ragione dell’accertata abusività dello stesso.

La decisione
Nell’accogliere il ricorso avverso l’ordinanza di sgombero, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, nel merito, l’ordinanza impugnata risulti essere stata emessa nell’esercizio della funzione di vigilanza e di controllo del territorio, pacificamente ascrivibile alla competenza del dirigente comunale ex art. 27 comma 1, Dpr 380/2001.
Per il Collegio, infatti, nell’impugnata ordinanza, non vi sarebbe alcun riferimento a circostanze fattuali di grave pericolo o emergenze di particolare gravità, denotando un vizio di incompetenza dell’organo di vertice dell’amministrazione locale nell’adozione degli atti di gestione, ascrivibili, fin dalla legge di riforma delle autonomie locali (Legge 142/90), alla sfera di attribuzione dei dirigenti dell’ente locale e non del Sindaco cui compete ex artt. 50 e 54, Tuel soltanto l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti.
Pertanto, in linea generale al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente cioè la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che poiché nella specie, l’atto impugnato non risulta adottato per fronteggiare emergenze o gravi pericoli, bensì nell’ambito di un’ordinaria attività di repressione degli abusi edilizi, l’atto è illegittimo e come tale va annullato, perché è afferente alla sfera di competenza dei dirigenti dell’ente locale e non del Sindaco.

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