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Aran, la contrattazione integrativa non può decidere su progressioni orizzontali e vincolo d'anzianità

L'Agenzia si è pronunciata anche sul requisito dell'esperienza e sulle valutazioni del triennio precedente

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di Arturo Bianco

Sul requisito dell'anzianità di almeno 24 mesi nel rapporto di lavoro e nella posizione di progressione economica la contrattazione collettiva decentrata integrativa non può intervenire. Il requisito della esperienza che può essere introdotto per le progressioni orizzontali deve essere riferito allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità, il che lo differenzia radicalmente dalla anzianità, e quello della formazione richiede una attestazione della frequenza con profitto. Le valutazioni del triennio precedente prescindono dalla avvenuta e conseguente erogazione delle indennità connesse alla performance. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dall'Aran in tema di progressioni economiche o orizzontali.

Per il recentissimo parere Aran CFL 100 la contrattazione collettiva decentrata integrativa

non può in nessun modo modificare il vincolo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, per cui i dipendenti possono partecipare alle progressioni orizzontali solamente se in possesso di una anzianità come dipendenti dell'ente e nella posizione di inquadramento economico di almeno 24 mesi. Il parere è molto importante perché esclude la possibilità, che in molti enti è stata utilizzata, di fissare un allungamento, spesso ad almeno 3 anni, della anzianità come dipendente e nella posizione di progressione economica. L'Aran ci dice in modo molto netto e inequivocabile che la materia non rientra tra quelle oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, per come stabilito dall'articolo 7 del contratto 21 maggio 2018. Occorre ricordare, con riferimento ai dipendenti che sono stati stabilizzati, che sulla base delle previsioni dell'articolo 51, comma 7, il periodo maturato presso lo stesso ente a tempo determinato è utile ai fini del calcolo della anzianità necessaria per potere partecipare alle selezioni per le progressioni economiche.

Il requisito dell'esperienza, che le amministrazioni possono utilizzare per la selezione ai fini delle progressioni orizzontali deve essere inteso come conoscenze e capacità e quello della formazione, che può essere utilizzato sempre in tali selezioni, va inteso come capacità, conoscenze, abilità che sono state acquisite a seguito della partecipazione ad attività di formazione i cui esiti sono certificati. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 96. Con riferimento all'esperienza viene detto espressamente che questo requisito «si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato». Come si vede, metodo ben diverso dalla anzianità e che richiede una specifica valutazione. Per la formazione, il contratto fa riferimento alle capacità, alle abilità e alle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita come riconosciute e certificate a seguito delle attività formative. Quindi non è sufficiente una semplice attestazione di frequenza, ma occorre quanto meno averla svolta con profitto.

Per il parere Aran CFL 103 è vincolante che le amministrazioni utilizzino gli esiti delle valutazioni del triennio precedente, a prescindere che alle stesse sia seguita o meno la erogazione delle indennità connesse alla performance. Mentre è da ritenere preclusa la possibilità di utilizzare criteri di valutazione dettati in modo specifico ed esclusivo per le progressioni orizzontali. Si perviene a questa conclusione perchè il contratto preclude la utilizzazione di criteri di valutazione specifici ed esclusivi per le progressioni economiche, scelta che invece si doveva considerare consentita dalle previsioni dettate dal contratto 31 marzo 1999 (cosiddetto nuovo ordinamento professionale).

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