Aran, niente mezze giornate in modalità lavoro agile
Possibilità di effettuare una giornata "mista" prevista dal contratto solo in due ipotesi che hanno carattere eccezionale
La possibilità di effettuare una giornata "mista" tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal contratto solo in due ipotesi ben delineate che hanno carattere eccezionale, al di fuori delle quali si è fuori dal perimetro della normativa legislativa e contrattuale.
Così si esprime l'Aran nel parere CFC118a, rivolto alle pubbliche amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali ma estendibile nei contenuti anche alle Funzioni Locali vista l'omogeneità della disciplina contrattuale in materia di lavoro agile nei due comparti. L'Agenzia elenca le uniche ipotesi che tollerano una promiscuità nella stessa giornata tra prestazione lavorativa resa in presenza e resa a distanza. Si tratta di situazioni del tutto eccezionali, non programmate né programmabili. La prima riguarda i casi di problematiche di natura tecnica e/o informatica o di cattivo funzionamento dei sistemi informatici che impediscono concretamente o rallentano l'attività lavorativa resa a distanza.
Se accade, se cioè l'attività resa a distanza è rallentata o impedita da problematiche di natura tecnica, non soltanto il lavoratore è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente ma quest'ultimo, può richiamarlo a lavorare in presenza, con congruo preavviso, che gli consenta quantomeno di raggiungere la sede di servizio. In questo caso il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
La seconda ipotesi è quella riferita a sopravvenute esigenze di servizio a fronte delle quali l'Amministrazione può richiamare il dipendente con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa e comunque, recita la disposizione contrattuale, (articolo 39, comma 5, del contratto Funzioni Centrali e articolo 66, comma 5, del contratto Funzioni Centrali) almeno il giorno prima. Chiaro che se il richiamo in servizio avviene il giorno prima, il lavoro misto nella stessa giornata inteso come presenza e distanza, non è fattispecie rinvenibile.
L'agenzia chiude il parere non ammettendo estensioni analogiche ad altri casi di coesistenza nella stessa giornata di due modelli organizzativi di fatto diametralmente opposti dove riferiti alla verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa: l'uno la pretende, l'altro la esclude.
Ammetterlo significherebbe avvallare un'attività mista non conforme alla normativa legislativa anche se a ben vedere le legge n. 81/2017 non vieta esplicitamente tale opzione radicando il lavoro agile ad un modo di lavorare per obiettivi senza precisi vincoli di orario, ma non a mezze giornate secondo l'Aran.